Contrattualistica

Locazione a canone concordato e disdetta: il risarcimento non è automatico

La Corte di Cassazione torna sui rapporti di locazione a canone concordato e fissa un principio rilevante: la disdetta del locatore, anche se contestata, non comporta in automatico un risarcimento per il conduttore. Per ottenere un ristoro occorre provare un comportamento illegittimo e un danno effettivo. Un chiarimento che incide su contenziosi diffusi tra proprietari e inquilini.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 giugno 2026 ·4 min

Il caso

La vicenda nasce da un contratto di locazione a canone concordato, cioè il contratto stipulato secondo gli accordi territoriali tra le organizzazioni di proprietari e inquilini, con un canone inferiore a quello di mercato in cambio di agevolazioni fiscali. Si tratta della tipologia disciplinata dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, alternativa al contratto "libero" 4+4.

Il conduttore, ricevuta la disdetta dalla locatrice alla scadenza del rapporto, riteneva di aver subito un pregiudizio e chiedeva il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha respinto la pretesa, chiarendo che la sola disdetta - quando esercitata nei termini e nei modi previsti - non costituisce di per sé un fatto illecito fonte di responsabilità.

Inquadramento normativo

Il riferimento è all'art. 3, comma 5, della legge n. 431/1998, che disciplina le ipotesi di rinnovo e diniego di rinnovo del contratto. La norma riconosce al conduttore una tutela risarcitoria specifica solo in casi tipizzati: in particolare, quando il locatore comunica di voler riprendere l'immobile per uno dei motivi previsti dalla legge (ad esempio uso proprio o vendita) e poi non ne fa l'uso dichiarato entro dodici mesi dalla riconsegna.

In quel caso, e solo in quel caso, scatta una responsabilità che può tradursi nel ripristino del rapporto o nel risarcimento, quantificato in misura non inferiore a trentasei mensilità del canone. Al di fuori di queste ipotesi, la disdetta legittima è un atto pienamente lecito: il contratto giunge a scadenza e il conduttore non vanta alcun diritto a essere indennizzato.

La Cassazione precisa che la qualificazione del contratto come canone concordato non amplia le tutele risarcitorie del conduttore. Le agevolazioni proprie di questo modello operano sul piano fiscale e sulla determinazione del canone, non trasformano la naturale cessazione del rapporto in un evento dannoso.

Implicazioni pratiche

Il principio ha conseguenze concrete su entrambi i lati del rapporto.

Per il conduttore, ricevere una disdetta valida non apre, da sola, alcuno spazio risarcitorio. Per agire occorre dimostrare due elementi distinti: un comportamento illegittimo del locatore (ad esempio una disdetta strumentale o un motivo dichiarato e poi disatteso) e un danno concreto, provato e quantificabile. La semplice contrarietà alla perdita dell'immobile non basta.

Per il locatore, la pronuncia conferma che l'esercizio della facoltà di disdetta nei termini di legge è un atto pienamente tutelato. Resta però fondamentale rispettare scrupolosamente forma, termini e - dove la disdetta è motivata - l'effettivo utilizzo dell'immobile secondo la ragione dichiarata, pena le sanzioni dell'art. 3, comma 5.

La decisione riduce il rischio di contenziosi pretestuosi, ma sposta l'attenzione sulla qualità della motivazione e sulla coerenza tra ciò che si dichiara e ciò che si fa dopo la riconsegna.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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