Famiglia

Casa familiare all'ex se il figlio maggiorenne studia fuori sede

La casa familiare assegnata al genitore convivente non decade solo perché il figlio maggiorenne frequenta l'università in un'altra città. Conta la persistenza del legame stabile con l'abitazione d'origine e l'assenza di autosufficienza economica del figlio. Un principio che privilegia l'interesse del figlio rispetto alle ragioni patrimoniali del genitore non assegnatario.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 agosto 2026 ·4 min

Il caso

Capita spesso: dopo la separazione la casa familiare viene assegnata al genitore con cui i figli convivono. Poi il figlio, ormai maggiorenne, si trasferisce in un'altra città per studiare. Il genitore non assegnatario chiede allora la revoca dell'assegnazione, sostenendo che la casa abbia perso la sua funzione.

La risposta della giurisprudenza è, di regola, negativa. Lo studio fuori sede non interrompe di per sé il rapporto tra il figlio e l'abitazione, che resta il centro stabile dei suoi affetti e il luogo del rientro.

> Nota redazionale: gli estremi delle pronunce di legittimità richiamate su questo tema vanno verificati in banca dati prima della pubblicazione, per confermarne numero, data, sezione e pertinenza specifica al caso del figlio maggiorenne studente fuori sede.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 337-sexies c.c., che disciplina l'assegnazione della casa familiare. La norma stabilisce che il godimento della casa è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Non è quindi uno strumento di riequilibrio economico tra i coniugi, ma una misura a tutela della prole.

Due precisazioni importanti sulla cessazione del diritto.

La prima riguarda il figlio maggiorenne. Il diritto all'assegnazione si collega alla convivenza del figlio con il genitore assegnatario e permane finché il figlio non raggiunge l'indipendenza economica, secondo la logica dell'art. 337-septies c.c. sul mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente. L'allontanamento temporaneo per motivi di studio non equivale a cessazione della convivenza abituale.

La seconda riguarda la revoca per nuova convivenza more uxorio o nuovo matrimonio del genitore assegnatario. Contrariamente a una lettura diffusa, non si tratta di un automatismo. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 308/2008, la cessazione dell'assegnazione in questi casi richiede comunque una valutazione giudiziale dell'interesse dei figli. Il giudice verifica se la nuova situazione familiare pregiudichi quell'interesse; solo all'esito può disporre la revoca.

Implicazioni pratiche

Per il genitore assegnatario significa che il trasferimento del figlio per l'università non fa venir meno, da solo, il diritto a rimanere nella casa. Occorre però che permanga un collegamento effettivo: rientri regolari, mantenimento della residenza, radicamento negli affetti e nelle abitudini di vita.

È centrale distinguere due piani spesso confusi. L'indipendenza abitativa (il figlio dorme altrove durante i corsi) non coincide con l'indipendenza economica (il figlio si mantiene da solo). È la seconda, non la prima, a incidere sulla stabilità dell'assegnazione.

Altro punto decisivo è l'onere della prova. La revoca non opera d'ufficio: chi la chiede — il genitore non assegnatario — deve dimostrare i presupposti, ossia la definitiva cessazione della convivenza o il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio. In assenza di prova, l'assegnazione resta.

Si conferma così la linea di fondo: l'interesse patrimoniale del genitore che vorrebbe rientrare nella disponibilità dell'immobile è recessivo rispetto alla tutela del figlio.

Cosa fare in concreto

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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