Contrattualistica

Casa senza agibilità: responsabilità del notaio e rimedi per l'acquirente

Comprare casa senza certificato di agibilità non rende automaticamente nulla la vendita. La giurisprudenza di legittimità distingue tra il dovere di informazione del notaio e la responsabilità contrattuale del venditore, tenuto alla consegna della documentazione. Cambiano i rimedi a disposizione dell'acquirente, dalla riduzione del prezzo alla risoluzione. Vediamo cosa prevede la normativa e come tutelarsi prima del rogito.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 luglio 2026 ·4 min

Il fatto e perché conta

L'assenza dell'agibilità di un immobile è tra i problemi più frequenti nelle compravendite residenziali. La domanda ricorrente è duplice: la vendita è valida? E chi risponde, il venditore o il notaio che ha rogitato l'atto?

La risposta non è unica. Va distinto il piano della validità del contratto da quello degli obblighi delle parti e da quello della responsabilità professionale del notaio.

Inquadramento normativo

L'agibilità è disciplinata dall'art. 24 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), che ha sostituito la precedente disciplina del D.P.R. 425/1994. La norma attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, oltre alla conformità dell'opera al progetto approvato. Dopo la riforma del 2016, il certificato è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA), presentata al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune a cura del soggetto titolare del permesso di costruire.

Sul piano civilistico, la vendita immobiliare è retta dall'art. 1477 c.c., che impone al venditore la consegna della cosa unitamente ai documenti relativi all'uso e alla proprietà. Il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto discende dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancanza dell'agibilità non determina la nullità della vendita. Incide invece sul corretto adempimento degli obblighi del venditore, che è tenuto a consegnare l'immobile idoneo all'uso pattuito e la relativa documentazione.

Implicazioni pratiche

Occorre distinguere due situazioni, perché incidono sui rimedi esperibili e sui relativi termini.

Se l'immobile è radicalmente e definitivamente inidoneo all'uso abitativo — ad esempio per impossibilità giuridica di ottenere l'agibilità — la giurisprudenza tende a configurare un'ipotesi di aliud pro alio: viene consegnata una cosa sostanzialmente diversa da quella pattuita. In tal caso si applicano i termini ordinari di prescrizione dell'azione, più favorevoli all'acquirente.

Se invece la mancanza dell'agibilità integra una mera mancanza di qualità o un vizio del bene, l'acquirente è soggetto ai termini più stringenti di decadenza e prescrizione previsti dagli artt. 1495 e 1497 c.c. La qualificazione non è formale: dipende dalla concreta idoneità dell'immobile all'uso convenuto.

Sul fronte del notaio, la responsabilità è di natura professionale e attiene al dovere di informazione e verifica. Il notaio deve rappresentare all'acquirente l'assenza dell'agibilità e le conseguenze dell'operazione, così da consentire una scelta consapevole. Non risponde, invece, dell'inadempimento contrattuale del venditore, che resta su un piano distinto.

Un punto merita attenzione: le clausole con cui l'acquirente dichiara di accettare l'immobile "nello stato di fatto e di diritto" in cui si trova. Se formulate genericamente, non necessariamente coprono l'assenza di agibilità, ma possono comunque incidere sulla posizione contrattuale delle parti. È opportuno valutarne con precisione la portata prima della sottoscrizione.

I rimedi a disposizione dell'acquirente sono graduati: la richiesta di adempimento (regolarizzazione e consegna della documentazione), la riduzione del prezzo o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto con risarcimento del danno.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la documentazione prima del rogito. Richiedere al venditore o al tecnico incaricato la SCA o il certificato di agibilità; in mancanza, effettuare un accesso agli atti presso il SUE o l'Ufficio Tecnico del Comune.
  2. Far esaminare le clausole del preliminare e dell'atto. È opportuno che le clausole di accettazione "nello stato di fatto e di diritto" siano lette con attenzione, per evitare rinunce implicite.
  3. Chiarire per iscritto l'obbligo di consegna. Inserire nel preliminare l'impegno del venditore a consegnare la documentazione di agibilità entro il rogito, con eventuale penale.
  4. Distinguere i termini di azione. In caso di problemi emersi dopo l'acquisto, valutare tempestivamente la qualificazione (aliud pro alio o vizio) per non incorrere in decadenze.
  5. Documentare le contestazioni. Formalizzare per iscritto ogni richiesta al venditore, conservando prova delle comunicazioni.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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