Lavoro

Cassa integrazione e caldo eccessivo: presupposti e prassi INPS

Le ondate di calore tornano a sospendere i cantieri e i lavori agricoli. La cassa integrazione per eventi meteorologici resta uno strumento centrale, ma i presupposti e il computo delle settimane sono spesso fraintesi. Qui chiariamo quando spetta davvero, come la prassi INPS valuta le temperature e cosa distingue il settore edile da quello agricolo, dove operano ammortizzatori dedicati.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 giugno 2026 ·5 min

Il contesto

Il caldo eccessivo non è una semplice scomodità: oltre certe soglie diventa un rischio per la salute e una causa di sospensione dell'attività. Per i lavoratori esposti — in primis edili e agricoli — la legislazione prevede strumenti di integrazione salariale quando l'impresa deve fermare o ridurre il lavoro per eventi meteorologici.

Va subito chiarito un punto di metodo. Esiste un dibattito ricorrente su presunte "nuove regole" annuali in materia. Allo stato, il quadro normativo di riferimento resta quello degli ammortizzatori ordinari; eventuali interventi su limiti di spesa e plafond INPS vanno verificati caso per caso sul testo del provvedimento citato, con numero e articolo. In assenza di una fonte aggiornata identificabile con certezza, è prudente considerare il quadro in evoluzione e non dare per acquisite modifiche non ancora pubblicate.

Inquadramento normativo

Per il settore edile e industriale il riferimento è la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), disciplinata dagli artt. 11 e seguenti del d.lgs. 148/2015, che tra le causali di intervento include gli eventi meteorologici. La CIGO copre le sospensioni o riduzioni dell'attività determinate da situazioni temporanee non imputabili all'impresa o ai lavoratori, tra cui rientrano le condizioni climatiche avverse.

Il settore agricolo segue invece una disciplina autonoma. Gli operai agricoli a tempo indeterminato accedono di norma alla CISOA — Cassa integrazione salariale operai agricoli (legge 457/1972 e successive modifiche), che ha presupposti, durata e modalità di calcolo propri. Accomunare i due settori è un errore: chi opera in agricoltura deve verificare anzitutto se la fattispecie ricade nella CISOA e non nella CIGO.

Sul piano della prevenzione, resta centrale l'obbligo datoriale di valutare il rischio da stress termico nel DVR ex d.lgs. 81/2008. Lo stress da calore è un rischio lavorativo a tutti gli effetti: la sua mancata considerazione espone l'impresa a responsabilità a prescindere dall'accesso agli ammortizzatori.

La soglia delle temperature: orientamento, non regola fissa

Molto si dice sulla "soglia dei 35 gradi". È necessaria precisione. Secondo gli orientamenti della prassi INPS, ai fini dell'accoglimento delle domande per causale meteo rilevano le temperature percepite superiori a 35 gradi, soprattutto per lavorazioni particolarmente gravose o svolte in esposizione diretta. Non si tratta però di una soglia normativa rigida e automatica.

Il punto decisivo è il nesso tra le condizioni climatiche e la specifica mansione. Una stessa temperatura può giustificare la sospensione di una squadra impegnata in lavori esposti e non quella di personale in ambienti protetti. Per questo la documentazione probatoria deve collegare il dato meteo alla concreta attività sospesa.

Limiti di durata e computo delle settimane

L'aspetto operativamente più delicato riguarda il computo delle settimane. La CIGO è soggetta a limiti massimi di durata nel quinquennio mobile. Per gli eventi meteorologici nel settore edile, però, le settimane di sospensione possono essere oggetto di un regime di favore quanto al loro conteggio rispetto al tetto ordinario: occorre verificare, nella domanda, la corretta imputazione della causale, perché un errore di classificazione incide sul plafond residuo disponibile per l'azienda.

In agricoltura il calcolo segue le regole della CISOA, con un proprio numero massimo di giornate indennizzabili nell'anno. Confondere i due regimi può tradursi in domande respinte o in un consumo improprio dei limiti.

Implicazioni pratiche

Per l'impresa edile o agricola il rischio concreto è duplice: vedersi rigettare la domanda per carenza istruttoria e, sul versante prevenzionistico, rispondere di un'organizzazione del lavoro inadeguata durante le ondate di calore. I due piani — ammortizzatore e sicurezza — vanno gestiti insieme.

Cosa fare in concreto

  1. Documentate il dato meteo giorno per giorno: bollettini ufficiali, rilevazioni delle temperature percepite e fascia oraria, conservando il collegamento con il cantiere o l'appezzamento interessato.
  2. Verificate il regime applicabile: CIGO per edilizia e industria, CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato. Non presentate la domanda sul canale sbagliato.
  3. Classificate correttamente la causale meteo nella domanda INPS e controllate l'impatto sul plafond residuo nel quinquennio mobile.
  4. Aggiornate il DVR sul rischio da stress termico ex d.lgs. 81/2008, con misure organizzative (turnazione, pause, ore più fresche) tracciabili.
  5. Collegate la sospensione alla mansione: motivate perché quella specifica attività non era esigibile in quelle condizioni.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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