Lavoro

Caldo estremo 2026: la cassa integrazione torna per le aziende esposte al rischio termico

Anche per il 2026 il Governo conferma le misure straordinarie contro l'impatto del caldo estremo sul lavoro. Al centro c'è l'accesso agevolato alla cassa integrazione quando le temperature elevate impongono la sospensione delle attività. Per imprese e lavoratori cambia il modo di gestire i giorni di stop: ecco cosa sapere e come muoversi correttamente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·23 giugno 2026 ·4 min

Il contesto

Le ondate di calore degli ultimi anni hanno reso strutturale un problema che un tempo si considerava eccezionale. Nei settori più esposti — edilizia, agricoltura, lavorazioni all'aperto, ma anche capannoni e logistica priva di climatizzazione adeguata — le temperature elevate non sono solo un disagio: sono un rischio per la salute e la sicurezza.

Per il 2026 il Governo ha confermato l'impianto delle misure straordinarie già sperimentate negli anni precedenti. L'obiettivo è permettere alle aziende di sospendere o ridurre l'attività nelle giornate critiche senza scaricare il costo sui lavoratori, attraverso l'accesso facilitato agli ammortizzatori sociali.

Inquadramento normativo

Lo strumento principale resta la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), disciplinata dal D.lgs. 148/2015. L'art. 11 individua tra le causali di intervento gli "eventi transitori e non imputabili all'impresa", categoria nella quale rientrano le condizioni meteorologiche avverse.

In via di prassi, l'INPS ha consolidato l'orientamento secondo cui le temperature elevate integrano una causale di CIGO quando rendono impossibile o pericolosa la prestazione. Il riferimento tecnico è la cosiddetta "temperatura percepita": secondo gli indirizzi dell'Istituto, si considera generalmente rilevante una percepita superiore a 35 gradi, valutata in relazione al tipo di lavorazione (ad esempio attività all'aperto, sotto il sole, o con elevato sforzo fisico).

Un punto operativo non secondario: i periodi di CIGO richiesti per eventi meteo non si computano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile (art. 12, D.lgs. 148/2015). Significa che l'azienda non "consuma" il proprio plafond ordinario per i giorni di caldo estremo.

Implicazioni pratiche

Per l'azienda, la novità rilevante è la possibilità di programmare la sospensione senza temere effetti sul tetto di utilizzo della cassa. Resta però fondamentale documentare la causale: la domanda all'INPS deve essere accompagnata da una relazione tecnica che colleghi le temperature alla concreta impossibilità di lavorare in sicurezza.

Per il lavoratore, la sospensione comporta l'erogazione dell'integrazione salariale al posto della retribuzione ordinaria. L'importo è ridotto rispetto allo stipendio pieno ed è soggetto ai massimali di legge, ma il rapporto di lavoro prosegue regolarmente e i giorni coperti maturano contribuzione figurativa.

Va ricordato che il caldo estremo non è solo questione di ammortizzatori. L'art. 2087 del Codice civile impone al datore di lavoro di adottare ogni misura necessaria a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti. La sospensione, in molti casi, non è una facoltà discrezionale: è un obbligo di sicurezza.

Cosa fare in concreto

  1. Aggiornate il DVR. Inserite il rischio da stress termico nel Documento di valutazione dei rischi, con soglie di temperatura e procedure di sospensione predefinite.
  2. Monitorate la temperatura percepita. Conservate i dati meteo ufficiali e le rilevazioni in cantiere o nel sito produttivo: serviranno a sostenere la domanda di CIGO.
  3. Predisponete la relazione tecnica. Documentate il nesso tra condizioni climatiche, tipo di lavorazione e impossibilità di proseguire in sicurezza.
  4. Rispettate i termini di presentazione. La domanda di CIGO va inoltrata all'INPS entro il termine previsto dalla normativa (di regola entro la fine del mese successivo all'inizio della sospensione): un ritardo può precludere l'accesso.
  5. Informate i lavoratori. Comunicate per iscritto modalità e durata della sospensione, chiarendo gli effetti retributivi e contributivi.

Una riflessione finale

Il ritorno delle misure per il 2026 conferma un dato ormai acquisito: il caldo estremo è un fattore di rischio da gestire con strumenti ordinari, non con improvvisazioni stagionali. Le aziende che integrano per tempo la valutazione del rischio termico nelle proprie procedure si trovano in posizione più solida, sia sul piano della sicurezza sia su quello dell'accesso agli ammortizzatori.

Consigliamo di non attendere la prima ondata di calore per organizzarsi: la documentazione preventiva fa la differenza tra una domanda accolta e una respinta.

---

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.

Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.