Lavoro

Caldo estremo e cassa integrazione agevolata: cosa prevede il nuovo decreto

Un decreto legge annunciato per l'estate 2026 punta a semplificare l'accesso alla cassa integrazione in caso di ondate di calore per edilizia, agricoltura e settore lapideo. La misura introdurrebbe deroghe ai requisiti ordinari, ma il testo va letto con attenzione una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Facciamo il punto su cosa sappiamo e cosa resta da confermare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Premessa: una norma ancora da verificare

Le indiscrezioni parlano di un intervento contenuto nel d.l. n. 107/2026, art. 6, dedicato all'integrazione salariale per gli effetti del caldo estremo. Un avvertimento è d'obbligo: alla data di questo contributo il testo, il numero, l'anno e il contenuto specifico dell'articolo non risultano verificabili con la lettura diretta della pubblicazione ufficiale.

È quindi opportuno leggere queste righe come una ricostruzione ragionata delle misure attese, da confermare con il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e con le successive circolari INPS. Ricordiamo inoltre che si tratterebbe di un decreto legge: strumento provvisorio, efficace da subito ma soggetto a conversione in legge entro sessanta giorni, con possibili modifiche in Parlamento.

Inquadramento normativo

La cassa integrazione ordinaria (CIGO) è disciplinata dal d.lgs. n. 148/2015. Tra le causali già oggi previste rientrano gli eventi meteo, comprese le temperature elevate quando incidono sulla salubrità delle lavorazioni. Le alte temperature, in altri termini, non sono una novità assoluta: la novità del decreto sarebbe la semplificazione dell'accesso e l'introduzione di deroghe.

È utile distinguere due limiti di durata, spesso confusi. Il primo è il tetto delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO, previsto dall'art. 12 d.lgs. 148/2015. Il secondo è la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (elevabile in alcuni casi), fissata dall'art. 4 dello stesso decreto, che somma tutte le tipologie di integrazione salariale.

Secondo quanto trapela, il d.l. 107/2026 introdurrebbe deroghe a uno o entrambi questi limiti per i periodi legati al caldo estremo: in sostanza, tali settimane non eroderebbero i tetti ordinari. Si tratta però di un effetto che dipende interamente dal testo del decreto e che va confermato: lo segnaliamo come previsione prudenziale, non come dato acquisito.

Implicazioni pratiche per i datori di lavoro

I soggetti direttamente interessati sono i datori di lavoro dell'edilizia, dell'agricoltura e del settore lapideo, cioè i comparti più esposti al lavoro all'aperto o in ambienti caldi. Per questi, l'eventuale entrata in vigore della misura significherebbe poter sospendere l'attività nelle giornate di calore estremo con un accesso alla cassa più rapido e senza consumare il monte settimane ordinario.

Un punto va tenuto fermo, a prescindere dal decreto. La cassa integrazione è una tutela economica: copre la retribuzione durante la sospensione. Non sostituisce la tutela della salute, che resta governata dal d.lgs. n. 81/2008. Il datore mantiene l'obbligo di valutare il rischio da stress termico e di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), adottando le misure organizzative del caso (turnazioni, pause, idratazione, spostamento delle fasce orarie). I due piani non si escludono: convivono.

Cosa fare in concreto

  1. Aggiornate il DVR in relazione al rischio da caldo, indipendentemente dalla cassa: è un obbligo autonomo ex d.lgs. 81/2008.
  2. Verificate il testo ufficiale del d.l. 107/2026 in Gazzetta Ufficiale e monitorate le circolari INPS attuative prima di fare affidamento sulle deroghe.
  3. Presentate la domanda nei termini: per gli eventi oggettivamente non evitabili il termine ordinario è di 15 giorni dall'inizio della sospensione (art. 15 d.lgs. 148/2015); il decreto potrebbe però introdurre termini speciali, da verificare.
  4. Documentate l'evento meteo con dati e bollettini ufficiali sulle temperature, a supporto della domanda.
  5. Coordinate cassa e sicurezza: la sospensione economica non esonera dagli obblighi di prevenzione durante le giornate lavorate.

È opportuno seguire l'evoluzione normativa, che nelle prossime settimane potrebbe consolidarsi con la conversione del decreto e con i chiarimenti dell'INPS.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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