Cessione del credito e compensazione: l'onere della prova per il debitore ceduto
Quando un credito viene ceduto, il debitore ceduto conserva la possibilità di opporre in compensazione un proprio credito verso il cedente. Ma entro quali limiti temporali e con quale onere probatorio? Il tema tocca ogni operazione di cessione, dai factoring alle ristrutturazioni del debito, e incide direttamente sulla misura di quanto il cessionario potrà effettivamente incassare.
Il nodo giuridico
La cessione del credito (artt. 1260 e seguenti del codice civile) trasferisce al cessionario il diritto verso il debitore, senza bisogno del consenso di quest'ultimo. Al debitore ceduto la cessione va però notificata, oppure deve essere da lui accettata: è questo il momento che segna lo spartiacque per l'opponibilità delle eccezioni.
Tra le eccezioni più rilevanti c'è la compensazione. Il debitore ceduto che vanta a sua volta un credito verso il cedente può cercare di estinguere, in tutto o in parte, il debito ceduto opponendo tale controcredito. La questione è capire se e quando questa facoltà resta ferma nonostante il subentro del cessionario.
Inquadramento normativo
La compensazione legale opera quando due soggetti sono reciprocamente debitore e creditore l'uno dell'altro (art. 1241 c.c.). Perché operi automaticamente servono quattro requisiti: reciprocità dei rapporti, omogeneità (crediti dello stesso genere, tipicamente denaro), liquidità (importo determinato) ed esigibilità (credito scaduto). In difetto di liquidità, ma con credito di facile e pronta liquidazione, può intervenire la compensazione giudiziale (art. 1243, secondo comma, c.c.). Diversa ancora è la compensazione volontaria, che le parti pattuiscono anche in assenza dei requisiti di legge (art. 1252 c.c.).
La regola-cardine in materia di cessione è l'art. 1248 c.c. Se il debitore ha accettato puramente e semplicemente la cessione, non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. Se invece la cessione gli è stata soltanto notificata, o se ha accettato con riserva, il debitore può opporre in compensazione i crediti verso il cedente sorti anteriormente alla notifica.
È qui che si concentra il contenzioso: la compensabilità dipende dall'anteriorità del controcredito rispetto al momento in cui la cessione è divenuta a lui opponibile.
Il principio sull'onere della prova
Secondo l'orientamento della Corte di legittimità, chi eccepisce la compensazione – cioè il debitore ceduto – ha l'onere di dimostrare l'esistenza del proprio controcredito e, soprattutto, la sua anteriorità rispetto alla notifica della cessione. Non basta allegare l'esistenza di rapporti pregressi con il cedente: occorre provare che il titolo del controcredito si era già formato prima che la cessione divenisse efficace nei suoi confronti.
Un'ulteriore precisazione riguarda i crediti non ancora esigibili al momento della notifica. Qui pesa il rapporto tra art. 1248 e art. 1247 c.c.: se il controcredito nasce dal medesimo rapporto da cui deriva il credito ceduto – o da rapporti tra loro connessi – la giurisprudenza tende ad ammettere l'opponibilità della compensazione anche quando l'esigibilità è maturata dopo la notifica, purché il fatto genetico del credito sia anteriore. È un distinguo decisivo nelle cessioni di crediti derivanti da contratti di durata, dove obbligazioni contrapposte maturano progressivamente nel tempo.
Implicazioni pratiche
Per il cessionario (ad esempio la società di factoring o il fondo acquirente) il rischio è concreto: il credito acquistato può risultare eroso da compensazioni che il ceduto opporrà legittimamente. La due diligence sui rapporti pregressi tra cedente e debitore ceduto diventa quindi parte integrante della valutazione dell'operazione.
Per il debitore ceduto la lezione è opposta: la facoltà di compensare non è automatica in giudizio. Va documentata con precisione, ricostruendo date e titolo del controcredito.
Per il cedente resta il tema della garanzia: la presenza di eccezioni compensative può incidere sulle sue obbligazioni verso il cessionario (art. 1266 c.c. sulla garanzia dell'esistenza del credito).
Cosa fare in concreto
- Verificate la data di notifica o accettazione: è il riferimento temporale che determina quali controcrediti restano opponibili.
- Distinguete il tipo di accettazione: un'accettazione pura e semplice preclude la compensazione; pretendete, se siete il ceduto, che sia formulata con riserva.
- Documentate il titolo e l'anteriorità del controcredito: raccogliete contratti, fatture e prove di esecuzione che collochino la genesi del credito prima della notifica.
- Analizzate la connessione tra i crediti: se derivano dallo stesso rapporto, valutate l'opponibilità anche di crediti non ancora esigibili alla notifica.
- Inserite clausole dedicate nel contratto di cessione: è opportuno disciplinare espressamente il regime delle eccezioni e le garanzie a carico del cedente.
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