Charitable trust estero e fondazioni: parità di trattamento fiscale sui dividendi
La più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che i dividendi percepiti da un charitable trust estero non possono subire un prelievo più gravoso di quello riservato a una fondazione residente comparabile. Il principio poggia sulla libertà di circolazione dei capitali sancita dal diritto dell'Unione e apre spazi concreti sia in prospettiva sia per il recupero del prelievo già subito.
Dividendi al charitable trust estero: il principio di non discriminazione
Il tema è noto e ricorrente: un ente senza scopo di lucro non residente percepisce dividendi da società italiane e su quei dividendi subisce una ritenuta piena, mentre un ente analogo residente in Italia gode di un regime più favorevole. La differenza non è marginale.
La giurisprudenza di legittimità più recente ha confermato che questa asimmetria, quando non giustificata da ragioni oggettive, viola il diritto dell'Unione. In altre parole: la forma giuridica estera del *charitable trust* non può, di per sé, fondare un trattamento fiscale peggiore rispetto a una fondazione italiana che svolga attività comparabile.
Il quadro normativo: dall'art. 63 TFUE alla giurisprudenza UE
Il riferimento cardine è l'art. 63 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e, con alcuni limiti, verso Paesi terzi.
La Corte di Giustizia ha applicato questo principio agli enti non lucrativi in due pronunce fondamentali. Nel caso *Stauffer* (C-386/04) ha stabilito che una fondazione di pubblica utilità stabilita in un altro Stato membro deve poter accedere alle stesse agevolazioni riconosciute alle fondazioni nazionali, quando ne ricorrano i presupposti sostanziali. Nel caso *Missionswerk* (C-25/10) ha esteso la logica: ciò che rileva è la comparabilità della situazione, non la nazionalità dell'ente.
Sul versante interno, il regime italiano prevede all'art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. 600/1973 una ritenuta ridotta sui dividendi in uscita verso società ed enti soggetti a imposta sul reddito delle società in Stati UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo. L'aliquota agevolata attualmente indicata è pari all'1,20% *(dato da verificare alla luce degli aggiornamenti normativi vigenti)*. La disciplina, tuttavia, non è modellata sugli enti non lucrativi, e da qui nasce il contenzioso.
Comparabilità funzionale: un'analisi sostanziale, non nominalistica
Il punto decisivo non è l'etichetta. Un *charitable trust* di common law e una fondazione di civil law hanno struttura diversa, ma possono perseguire finalità identiche: assistenza, ricerca, istruzione, utilità sociale.
La comparabilità va quindi verificata sul piano funzionale. Occorre dimostrare che l'ente estero soddisferebbe, in concreto, i requisiti che la legge italiana richiede a una fondazione residente per accedere al trattamento più favorevole: assenza di scopo lucrativo, vincolo di destinazione del patrimonio, effettivo svolgimento dell'attività di interesse generale.
È un'analisi sostanziale, che richiede la ricostruzione dello statuto, dell'attività effettiva e del regime cui l'ente è soggetto nello Stato di stabilimento.
Due prospettive: prelievo futuro e recupero del passato
Dall'affermazione del principio discendono due percorsi distinti.
La prospettiva prospettica riguarda le ritenute future: l'ente estero può organizzarsi per far valere la parità di trattamento già al momento del pagamento dei dividendi, evitando o riducendo il prelievo a monte.
La prospettiva retrospettiva riguarda il prelievo già subito: qui lo strumento tipico è l'istanza di rimborso della ritenuta versata in eccesso, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, entro i termini decadenziali previsti. In parallelo, a seconda della fase e del profilo di rischio, possono rilevare strumenti alternativi come l'interpello preventivo o il ricorso alla giustizia tributaria in caso di diniego. La scelta va calibrata sul singolo caso.
Implicazioni pratiche
Per un *charitable trust* estero titolare di partecipazioni in società italiane, la posta in gioco è la differenza tra la ritenuta piena e quella agevolata, moltiplicata per gli anni ancora recuperabili. Per gli enti che programmano investimenti in Italia, è un elemento di pianificazione da valutare fin dall'inizio.
Il principio non opera in automatico: va attivato con un'istruttoria documentale rigorosa. La comparabilità non si presume, si prova.
Cosa fare in concreto
- Ricostruite lo statuto e l'attività effettiva dell'ente, per verificare la comparabilità funzionale con una fondazione italiana.
- Mappate le ritenute subite negli ultimi periodi d'imposta e individuate quelle ancora recuperabili entro i termini di decadenza.
- Presentate l'istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 corredata dalla documentazione probatoria dello Stato di stabilimento.
- Valutate la strategia sulle ritenute future, per far valere il regime agevolato già al momento del pagamento.
- Predisponete un fascicolo probatorio completo, poiché l'onere di dimostrare la comparabilità grava sull'ente non residente.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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