Lavoro

CIG per ondate di calore: cosa cambia con il nuovo decreto

Si discute di una cassa integrazione dedicata alle ondate di calore per i settori più esposti, edilizia e agricoltura in primis. L'intento è tutelare chi lavora sotto il sole, ma il meccanismo a fondo dedicato, con risorse limitate, rischia di scaricare i costi su imprese e lavoratori una volta esaurito il plafond. Vediamo cosa cambia davvero rispetto agli strumenti già esistenti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 giugno 2026 ·4 min

Il quadro: cosa esiste già e cosa si annuncia

Il tema della sospensione del lavoro per temperature estreme non nasce oggi. Da diverse stagioni l'INPS riconosce l'accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per eventi meteo riconducibili al caldo, sulla base degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 148/2015, che disciplinano le causali per eventi non imputabili al datore di lavoro.

Nella prassi amministrativa, l'INPS ha chiarito che le temperature elevate possono giustificare la CIGO anche quando il valore percepito supera i 35 gradi (in ragione di umidità ed esposizione), pur a fronte di una temperatura misurata inferiore. Le indicazioni operative sono contenute in messaggi e circolari dell'Istituto (tra cui il messaggio INPS n. 2729/2023 e la circolare n. 88/2024; gli estremi vanno verificati nella versione vigente al momento della domanda).

Su questo impianto già operativo si innesta l'annuncio di una misura ad hoc per le ondate di calore. Allo stato, il provvedimento va trattato con prudenza: non risultano ancora identificati con certezza numero, anno e articolo del decreto che introdurrebbe la nuova causale. È quindi corretto parlare di schema di decreto in discussione, non di norma già vigente.

Il nodo: una misura a 'sportello' con fondo limitato

Il punto critico della misura annunciata non è l'esistenza di una tutela, ma il suo finanziamento. L'ipotesi è quella di un intervento a sportello, alimentato da un fondo dedicato con dotazione predeterminata.

Un meccanismo di questo tipo funziona finché ci sono risorse. Una volta esaurito il plafond, le domande successive rischiano di restare scoperte, indipendentemente dalla fondatezza della sospensione. In una stagione segnata da ondate di calore prolungate e diffuse su più Regioni, l'esaurimento anticipato dei fondi non è uno scenario teorico.

Le conseguenze ricadrebbero su due fronti: le imprese, che potrebbero trovarsi a sospendere l'attività senza copertura del trattamento di integrazione salariale; i lavoratori, esposti al rischio di perdere la retribuzione per giornate non lavorate a causa del caldo. Il rischio, in sostanza, è uno scaricamento dei costi a valle.

La tutela non si sostituisce: si affianca

Va chiarito un equivoco ricorrente. La cassa integrazione, qualunque sia la sua veste, non sostituisce gli obblighi di tutela della salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro resta tenuto a valutare il rischio da microclima e calore ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008 (valutazione di tutti i rischi) e delle previsioni del Titolo VIII in materia di agenti fisici. La protezione passa anzitutto da misure organizzative: rimodulazione degli orari, pause, idratazione, ombreggiamento, sospensione nelle fasce più calde.

La CIG interviene solo quando il lavoro va comunque sospeso. È uno strumento di sostegno al reddito, non un'alternativa alla prevenzione. Confondere i due piani espone l'impresa a un duplice profilo di responsabilità.

Implicazioni pratiche per le imprese esposte

Per i settori a maggiore esposizione - edilizia e agricoltura su tutti - la differenza tra i due istituti è sostanziale. La CIGO meteo, ancorata al D.lgs. 148/2015, è uno strumento consolidato. Una misura a fondo dedicato, per quanto più mirata, introduce un'incertezza sulla disponibilità effettiva delle risorse al momento del bisogno.

È opportuno che le imprese non attendano la prima ondata di calore per organizzarsi, ma predispongano per tempo procedure e documentazione, così da poter attivare con tempestività lo strumento di volta in volta più adeguato.

Cosa fare in concreto

  1. Aggiornate il Documento di Valutazione dei Rischi includendo il rischio da calore e microclima ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008, con misure organizzative scritte e tracciabili.
  2. Predisponete in anticipo la modulistica per la domanda di CIGO meteo, individuando le causali corrette e la documentazione meteorologica a supporto.
  3. Monitorate l'evoluzione normativa della nuova misura: verificate gli estremi del decreto e le istruzioni INPS prima di farvi affidamento come unica copertura.
  4. Non considerate la CIG un'alternativa alla prevenzione: organizzate orari, pause e protezioni, documentando le scelte adottate.
  5. Conservate prova delle giornate sospese e delle condizioni climatiche, per sostenere la domanda ed evitare contestazioni successive.

La prudenza, in questa fase, è la migliore tutela: muoversi su due binari - prevenzione e sostegno al reddito - riduce il rischio di restare scoperti.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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