Lavoro

CIG per ondate di calore: cosa cambia per i datori di lavoro

Il Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2026 ha varato un decreto-legge che reintroduce un canale di integrazione salariale per la sospensione del lavoro dovuta alle ondate di calore. La misura riguarda imprese e lavoratori esposti al rischio termico, soprattutto nei settori edile e agricolo. Vediamo cosa prevede e come muoversi, ricordando che il testo è ancora provvisorio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·27 giugno 2026 ·4 min

Premessa metodologica

Le informazioni qui riportate si basano sul comunicato del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2026 e non sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta quindi di un quadro provvisorio: la formulazione definitiva degli articoli, le soglie e le condizioni di accesso potranno mutare in sede di pubblicazione e di successiva conversione.

È bene ricordare che il decreto-legge è uno strumento provvisorio. Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, perde efficacia sin dall'inizio se non viene convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Fino ad allora le imprese operano su una base normativa che il Parlamento può modificare o non confermare.

Inquadramento normativo

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) è disciplinata dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. L'art. 11 individua le causali di intervento, tra cui le situazioni temporanee di mercato e gli eventi non imputabili all'impresa o ai lavoratori, categoria nella quale rientrano gli eventi meteorologici avversi.

Quanto alla durata, occorre distinguere due piani. L'art. 12 del D.lgs. 148/2015 fissa la durata massima dell'intervento ordinario per ciascuna unità produttiva, mentre l'art. 4 stabilisce il limite massimo complessivo computando insieme le diverse forme di integrazione. Sono due riferimenti distinti e vanno tenuti separati: non esiste un "combinato" che attribuisca all'art. 8 funzioni in materia di durata.

La procedura di informazione e consultazione sindacale per la CIGO è regolata dall'art. 14 del medesimo decreto: il datore comunica preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause della sospensione, l'entità e la durata prevedibile, e su richiesta si apre un esame congiunto entro termini contingentati.

Il decreto del 22 giugno 2026 si innesta su questo impianto introducendo un canale dedicato al rischio termico. Un punto merita attenzione: la soglia di "temperatura percepita" oltre la quale la sospensione è giustificata non nasce come requisito di legge, ma deriva dalla prassi applicativa dell'INPS, che in passato ha indicato valori di riferimento per riconoscere il caldo come causa integrabile. È un dato operativo, non un parametro normativo rigido.

Implicazioni pratiche

Per il datore di lavoro la novità apre una possibilità di copertura del costo del lavoro nelle giornate in cui l'attività deve fermarsi per le alte temperature, in particolare nei cantieri e nelle lavorazioni all'aperto. Si tratta di una leva utile per gestire il rischio senza incidere integralmente sul bilancio aziendale e senza esporre i lavoratori a condizioni pericolose.

Sul piano contrattuale, la sospensione va coordinata con quanto previsto dai contratti collettivi applicati e, ove presenti, dagli accordi di secondo livello. Alcuni CCNL del settore edile contengono già clausole sulla sospensione per eventi meteorologici: la nuova misura non le sostituisce, ma vi si affianca, e l'impresa deve verificare la compatibilità tra le due fonti.

Resta centrale la documentazione. L'accesso all'integrazione richiede di provare il nesso tra la sospensione e l'evento climatico, di norma con i bollettini meteo ufficiali riferiti alla zona e alle giornate interessate. Una motivazione generica espone al rigetto della domanda.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di monitorare la pubblicazione del testo definitivo e l'iter di conversione, perché le condizioni di accesso potranno essere precisate o modificate nei prossimi mesi.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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