Cittadinanza per ius sanguinis: la tenuta dello status del figlio
La giurisprudenza di legittimità torna sul principio dello ius sanguinis: chi ha acquisito la cittadinanza italiana alla nascita, perché figlio di cittadino italiano, non la perde in modo automatico per effetto della successiva rinuncia del genitore. Un chiarimento che tocca migliaia di famiglie italo-discendenti e impone attenzione alla data di nascita e alla legge applicabile ratione temporis.
Il caso e il principio
La questione riguarda i figli nati all'estero da genitore italiano che, in un momento successivo, ha rinunciato alla cittadinanza italiana. Il dubbio è se la rinuncia del genitore travolga anche lo status già acquisito dal figlio.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso della tenuta autonoma dello status: la cittadinanza acquisita alla nascita per discendenza (ius sanguinis) appartiene al figlio come posizione soggettiva propria e non si estingue per il solo fatto che il genitore, in seguito, vi rinunci.
Un'avvertenza necessaria: la notizia richiama una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della quale, allo stato, non risultano pubblicamente riscontrabili numero e anno. Trattiamo quindi il contenuto come orientamento, non come singola decisione verificabile. Prima di assumere decisioni, consigliamo di reperire gli estremi esatti della sentenza.
Inquadramento normativo
La materia va letta secondo la legge vigente al momento della nascita (principio *ratione temporis*). Per le nascite più risalenti rileva la Legge 13 giugno 1912, n. 555, oggi abrogata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, ma ancora determinante per stabilire chi fosse cittadino sotto la sua vigenza.
La L. 555/1912 disciplinava sia l'acquisto della cittadinanza per filiazione sia le vicende legate alle modifiche di status dei genitori. Poiché si tratta di testo storico e abrogato, evitiamo qui di attribuire in via mnemonica il contenuto puntuale dei singoli articoli: la ricostruzione va condotta sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, comma per comma, in relazione all'anno di nascita interessato. Questo è il punto in cui gli errori sono più frequenti e più costosi.
Ciò che si può affermare con sicurezza è la logica di fondo: lo ius sanguinis fa dello status del figlio una posizione distinta da quella del genitore. La perdita della cittadinanza del genitore, avvenuta dopo la nascita, non produce automaticamente la perdita per il figlio già cittadino.
Cosa cambia in concreto
L'orientamento è rilevante soprattutto per i discendenti di emigrati italiani che chiedono il riconoscimento della cittadinanza. In molte pratiche il consolato o il Comune eccepisce la rinuncia intervenuta a carico di un ascendente. Il principio della tenuta autonoma dello status consente di distinguere:
- da un lato, chi era già cittadino al momento della rinuncia altrui e conserva lo status;
- dall'altro, chi non aveva ancora acquisito la cittadinanza, per il quale la vicenda dell'ascendente può incidere diversamente.
Attenzione, però, a non trarne un automatismo generalizzato. La conservazione dello status non equivale a un diritto al riconoscimento in ogni caso: occorre ricostruire la catena di trasmissione, verificare eventuali interruzioni e collocare ogni passaggio nella legge applicabile all'epoca. Il messaggio corretto non è "la cittadinanza non si perde mai", ma "lo status già acquisito per nascita non si perde automaticamente per la rinuncia successiva del genitore".
Va inoltre considerato che il quadro normativo sulla trasmissione della cittadinanza per discendenza è oggetto di interventi legislativi recenti (in particolare il D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74), che hanno introdotto limiti generazionali e requisiti ulteriori. Le nuove regole possono incidere sull'accesso al riconoscimento e vanno sempre verificate rispetto alla data di presentazione della domanda.
Cosa fare in concreto
- Ricostruite la linea di discendenza con atti di nascita, matrimonio e morte in copia integrale, dal capostipite italiano fino al richiedente.
- Individuate la data di nascita rilevante e la legge sulla cittadinanza in vigore in quel momento: è il criterio che decide.
- Verificate ogni rinuncia o naturalizzazione degli ascendenti, con date certe: distinguete se sono avvenute prima o dopo la nascita del discendente.
- Controllate l'impatto delle norme recenti (D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025) sul vostro specifico caso prima di presentare la domanda.
- Fatevi assistere per la produzione documentale: la maggior parte dei rigetti dipende da lacune probatorie, non dal merito del diritto.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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