Contrattualistica

Clausola risolutiva espressa: serve comunque la colpa del debitore

La clausola risolutiva espressa scioglie il contratto al verificarsi di un inadempimento predeterminato. Ma una recente pronuncia del Tribunale di Genova (14 maggio 2026) ricorda che l'automatismo non è assoluto: il giudice deve comunque verificare che l'inadempimento sia imputabile al debitore. Un chiarimento che incide sulla redazione e sull'attivazione delle clausole nei contratti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 14 maggio 2026, è tornato su un punto spesso frainteso: la clausola risolutiva espressa non trasforma qualunque inadempimento in causa automatica di scioglimento del contratto. Anche quando le parti hanno previsto la risoluzione "di diritto" per la violazione di una specifica obbligazione, il giudice resta chiamato a verificare un presupposto: che l'inadempimento sia colpevole, cioè imputabile al debitore.

La decisione non introduce un principio nuovo, ma lo riafferma in termini netti, contrastando una lettura troppo meccanica della clausola.

Inquadramento normativo

La clausola risolutiva espressa è disciplinata dall'art. 1456 del Codice civile. Le parti possono convenire che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. La risoluzione opera quando la parte interessata dichiara all'altra di volersi avvalere della clausola.

Il suo effetto pratico è significativo: a differenza della risoluzione ordinaria per inadempimento (art. 1453 c.c.), non occorre dimostrare che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza" ai sensi dell'art. 1455 c.c. Le parti, individuando in anticipo l'obbligazione rilevante, hanno già qualificato quel inadempimento come grave.

Resta però fermo il principio generale dell'art. 1218 c.c.: il debitore risponde dell'inadempimento solo se non prova che esso è derivato da una causa a lui non imputabile. È qui che si colloca la pronuncia genovese. La clausola elimina il sindacato sulla gravità dell'inadempimento, ma non quello sulla sua imputabilità. Se il debitore dimostra che la prestazione è divenuta impossibile per causa non riconducibile alla sua sfera, la clausola non opera.

Implicazioni pratiche

Per chi stipula contratti, la distinzione è operativa, non accademica.

Il creditore che intenda avvalersi della clausola non può limitarsi a constatare il mancato adempimento e inviare la dichiarazione. Se il debitore solleva e prova l'esistenza di una causa esterna — un fatto del terzo, un impedimento oggettivo, un evento non prevedibile — la risoluzione automatica può essere contestata in giudizio e disconosciuta.

Per il debitore, specularmente, esiste un margine di difesa anche di fronte a una clausola apparentemente "blindata". La prova dell'assenza di colpa non riapre la valutazione sulla gravità dell'inadempimento, ma può escludere la risoluzione alla radice.

Il punto critico riguarda anche la redazione. Una clausola troppo generica — che richiami "qualsiasi inadempimento" — rischia di essere ridimensionata o riqualificata dal giudice. La giurisprudenza tende a riconoscere efficacia risolutiva automatica solo quando l'obbligazione è individuata in modo specifico e determinato.

Va infine ricordato che la clausola risolutiva espressa non va confusa con la condizione risolutiva (art. 1353 c.c.), che lega gli effetti del contratto a un evento futuro e incerto, né con i meccanismi di efficacia degli atti unilaterali recettizi (art. 1334 c.c.), pur rilevanti per individuare il momento in cui la dichiarazione di avvalersi della clausola produce effetto.

Cosa fare in concreto

  1. Individua con precisione l'obbligazione nella clausola: indica quale prestazione, in quali termini e con quali modalità il cui inadempimento determina la risoluzione. Evita formule generiche.
  2. Prima di dichiarare la risoluzione, verifica l'imputabilità: accertati che l'inadempimento non dipenda da cause esterne che il debitore potrebbe documentare.
  3. Formalizza correttamente la dichiarazione di volersi avvalere della clausola, con modalità che consentano di provarne la ricezione.
  4. Se sei il debitore inadempiente, raccogli subito la documentazione che provi l'eventuale causa non imputabile dell'inadempimento.
  5. Rivedi i contratti standard in essere: clausole risolutive datate o generiche possono rivelarsi meno efficaci del previsto.

La clausola risolutiva espressa resta uno strumento utile per gestire il rischio di inadempimento, ma la sua efficacia dipende da come è scritta e da come viene attivata. La pronuncia di Genova conferma che l'automatismo è un'agevolazione probatoria, non una rinuncia al controllo del giudice.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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