Contratti online e clausole vessatorie: quando il click non basta
Nella contrattualistica digitale torna centrale un interrogativo: la spunta o il click su un modulo web bastano ad approvare in modo specifico le clausole vessatorie ex art. 1341, comma 2, c.c.? La questione intreccia due piani distinti, forma ed efficacia da un lato, imputabilità e prova dall'altro. Per le imprese che operano online significa rivedere flussi di accettazione e sistemi di tracciamento del consenso.
Il fatto
Il tema delle clausole vessatorie nei contratti conclusi online è tornato al centro del dibattito. La prassi telematica del cosiddetto *point and click* — la spunta o il clic di conferma sulle condizioni contrattuali — ha sostituito la doppia sottoscrizione cartacea prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c.
Una precisazione doverosa: al momento della redazione di questo contributo non ci risultano disponibili gli estremi verificati di una pronuncia di legittimità che affermi, come principio consolidato, l'insufficienza del semplice click e l'obbligo di autenticazione a due fattori (OTP). Trattiamo perciò la materia come orientamento in evoluzione, non come regola definitiva. La giurisprudenza sul valore del *point and click* non è uniforme e va contestualizzata caso per caso. Chi cita una sentenza specifica dovrebbe farlo con numero, sezione e anno.
Inquadramento normativo
Occorre distinguere due piani che spesso vengono confusi.
Piano formale (efficacia della clausola). L'art. 1341, comma 2, c.c. richiede la specifica approvazione per iscritto di determinate clausole predisposte da una sola parte: limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso o sospensione, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale con terzi, clausole compromissorie e deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. In mancanza di approvazione specifica, tali clausole non producono effetto. È il profilo che la prassi telematica affronta con il cosiddetto doppio click: una prima accettazione delle condizioni generali e una seconda, autonoma, dedicata alle sole clausole vessatorie.
Piano probatorio (imputazione del consenso). Altra cosa è dimostrare che quel consenso provenga effettivamente dal soggetto vincolato. Qui operano il Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014 e il Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005). La firma elettronica semplice ha efficacia probatoria liberamente valutabile dal giudice; solo la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale gode di un regime rafforzato. Sistemi come l'OTP incidono su questo piano: rafforzano l'imputabilità, non sostituiscono di per sé il requisito formale della specifica approvazione.
I due profili si intrecciano ma non coincidono: una clausola può essere formalmente approvata e restare debole sul piano della prova, o viceversa.
La distinzione con i rapporti con i consumatori
Nei rapporti B2C si aggiunge un binario ulteriore. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, artt. 33 e seguenti) disciplina le clausole abusive, con un regime autonomo e più severo rispetto all'art. 1341 c.c.: qui non basta l'approvazione specifica, poiché la vessatorietà è valutata nel merito dello squilibrio dei diritti e degli obblighi. È un errore ricorrente trattare i due regimi come sovrapponibili.
Implicazioni pratiche
Per le imprese che concludono contratti online il messaggio è chiaro: un unico flusso di accettazione indistinto espone al rischio di inefficacia delle clausole più sensibili. È utile ricordare che l'eventuale vizio non travolge l'intero contratto, ma colpisce le singole clausole non validamente approvate, che restano prive di effetto.
Sul piano operativo ciò significa separare l'accettazione delle condizioni generali dall'approvazione specifica delle clausole vessatorie, e dotarsi di strumenti idonei a provare, anche a distanza di tempo, chi ha prestato il consenso e su cosa.
Cosa fare in concreto
- Mappa le clausole vessatorie presenti nelle tue condizioni generali, verificando l'elenco dell'art. 1341, comma 2, c.c. e, per i rapporti con i consumatori, gli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.
- Rivedi il flusso di accettazione: prevedi un passaggio distinto e specifico per l'approvazione delle sole clausole vessatorie, separato dal consenso generale.
- Valuta strumenti di autenticazione rafforzata (OTP, firme elettroniche avanzate) per aumentare l'imputabilità del consenso sul piano probatorio.
- Conserva le evidenze: log, marcature temporali e tracce del percorso di accettazione, per poterne dimostrare integrità e provenienza.
- Aggiorna la modulistica in coerenza con la doppia disciplina applicabile, distinguendo i template B2B da quelli B2C.
È opportuno affrontare questa revisione in modo strutturato, con verifica congiunta degli aspetti contrattuali e di quelli tecnici del sistema di raccolta del consenso.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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