Contrattualistica

Clausole vessatorie nelle polizze: la specifica approvazione scritta

Le clausole che limitano la copertura assicurativa non bastano a vincolare l'assicurato per il solo fatto di essere inserite nel contratto. Il Codice civile richiede una specifica approvazione scritta. La giurisprudenza di legittimità torna a ribadire che il richiamo generico non è sufficiente, con effetti concreti sui sinistri e sull'onere della prova in capo alla compagnia.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 giugno 2026 ·4 min

Il tema: clausole vessatorie nelle polizze e doppia firma

Nei contratti di assicurazione predisposti dalle compagnie capita spesso che alcune clausole restringano in modo significativo la tutela dell'assicurato: franchigie, scoperti, termini di decadenza per la denuncia del sinistro, esclusioni di garanzia. Queste pattuizioni non sono di per sé vietate, ma sono soggette a un regime particolare di validità.

La questione è la cosiddetta specifica approvazione scritta: la legge non si accontenta della sottoscrizione complessiva del modulo, ma pretende una seconda firma dedicata proprio alle clausole più gravose. Da qui l'espressione, di uso corrente, di "doppia firma".

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1341, secondo comma, del Codice civile. La norma stabilisce che, nei contratti predisposti da uno dei contraenti tramite condizioni generali, determinate clausole non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Tra queste rientrano, per quanto qui interessa, le limitazioni di responsabilità, le decadenze e le restrizioni alla facoltà di opporre eccezioni: categorie nelle quali ricadono molte previsioni delle polizze.

La giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., Sez. III, n. 8894/2020 e n. 3051/2024) ha chiarito un punto centrale: non basta un richiamo generico e cumulativo a una serie di articoli sotto un'unica sottoscrizione. L'approvazione deve consentire all'aderente di percepire concretamente quali clausole sta accettando con un atto distinto. Un elenco numerico indistinto, firmato in blocco, è stato ritenuto inidoneo allo scopo.

Va segnalato che il dibattito resta attuale: pronunce recenti continuano a misurare caso per caso l'idoneità delle formule di approvazione. Eventuali decisioni di ulteriore precisazione vanno verificate nel testo integrale prima di trarne conclusioni definitive.

Clausole vessatorie nelle polizze: cosa cambia

La conseguenza dell'eventuale difetto di approvazione non è la nullità dell'intero contratto. La polizza resta valida; è la singola clausola vessatoria a poter risultare inefficace, con effetti che vanno valutati in concreto secondo il contenuto della pattuizione e le circostanze del rapporto.

Questo significa che, in caso di contestazione, la copertura va ricostruita senza dare per scontata l'operatività della limitazione non correttamente approvata. Non si tratta però di un automatismo: l'esito dipende dalla natura della clausola, dalla sua effettiva qualificazione come vessatoria e dalla modalità di sottoscrizione adottata.

Un profilo pratico rilevante riguarda l'onere della prova. È la compagnia, che ha predisposto il testo, a dover dimostrare la corretta e specifica approvazione scritta delle clausole più gravose. In assenza di tale prova, l'assicurato si trova in una posizione più solida quando eccepisce l'inefficacia della limitazione.

Implicazioni per l'assicurato

Gli effetti si manifestano soprattutto nella fase del sinistro, quando la compagnia oppone una franchigia non pattuita correttamente, una decadenza per denuncia tardiva o un'esclusione di garanzia. È in quel momento che il regime dell'art. 1341 c.c. assume rilievo concreto, perché può incidere sull'esistenza e sull'ampiezza dell'indennizzo dovuto.

Resta ferma una valutazione individuale. La distinzione tra clausole semplicemente delimitative dell'oggetto della garanzia e clausole propriamente limitative della responsabilità è spesso sottile e influisce sull'applicabilità del regime di approvazione.

Cosa fare in concreto

Nota di metodo

L'esistenza di un orientamento favorevole all'assicurato non equivale a un risultato garantito. Ogni clausola va esaminata nel suo testo e nel contesto del contratto, evitando automatismi: la qualificazione come vessatoria, l'idoneità dell'approvazione e gli effetti dell'inefficacia richiedono una verifica caso per caso.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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