Contrattualistica

Clausole vessatorie online: il click basta ad approvarle?

Nei contratti conclusi online l'approvazione delle clausole vessatorie passa da un click. Ma quel gesto soddisfa davvero i requisiti dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile? Il tema è tornato al centro del dibattito su contrattualistica digitale e valore probatorio del consenso. Vediamo cosa prevede la norma e come impostare procedure difendibili.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 luglio 2026 ·4 min

Il nodo: click e clausole vessatorie

Nella contrattazione tramite piattaforme web, l'utente accetta condizioni generali predisposte dall'impresa con un semplice click o spuntando una casella. La domanda che divide operatori e interpreti è se questo meccanismo sia sufficiente ad approvare in modo valido le cosiddette clausole vessatorie.

Il tema non è teorico. Da come viene raccolto e conservato il consenso dipende l'efficacia di clausole che possono incidere in modo significativo sui diritti delle parti: limitazioni di responsabilità, deroghe di competenza, facoltà di recesso, rinnovi automatici.

Cosa dice l'art. 1341, comma 2, c.c.

L'art. 1341, comma 2, del Codice civile stabilisce che alcune clausole particolarmente onerose, quando inserite in condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Nella prassi cartacea questo requisito si traduce nella nota "doppia firma": una prima sottoscrizione per il contratto e una seconda, distinta, per l'elenco puntuale delle clausole vessatorie. La ratio è assicurare che il contraente abbia effettiva consapevolezza di quelle pattuizioni, non che le abbia sottoscritte insieme al resto.

È importante distinguere due piani, spesso confusi. L'art. 1341 c.c. presidia il profilo dell'approvazione specifica nelle condizioni generali, con rilievo tipicamente nei rapporti tra imprese (B2B). Nei contratti con i consumatori (B2C) opera invece la disciplina del Codice del Consumo (artt. 33 e seguenti del D.Lgs. 206/2005), che valuta la vessatorietà in termini di squilibrio dei diritti e obblighi e prevede la nullità di protezione. Sono regimi diversi, con presupposti e conseguenze proprie: l'ambito applicativo va individuato caso per caso.

Il valore del consenso digitale

Il punto critico è capire quando il click assolva al requisito della forma scritta richiesta dall'art. 1341, comma 2, c.c. e, soprattutto, quando l'impresa sia in grado di provarlo in giudizio.

Sul piano probatorio soccorre la disciplina delle firme elettroniche. Il Regolamento UE 910/2014 (eIDAS) e il Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) distinguono tra firma elettronica semplice, avanzata e qualificata, con efficacia probatoria crescente. Va chiarito un equivoco frequente: un codice OTP ricevuto via SMS o e-mail rafforza la tracciabilità del consenso, ma non equivale di per sé a una firma elettronica qualificata. Serve a irrobustire l'evidenza, non a trasformare automaticamente il click in sottoscrizione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Secondo un orientamento che valorizza la funzione di consapevolezza della norma, un flusso di accettazione indistinto — un'unica casella che approva insieme condizioni generali e clausole vessatorie — rischia di non soddisfare il requisito dell'approvazione specifica. La questione resta aperta e va affrontata con prudenza, evitando di attribuire alla giurisprudenza principi non consolidati.

Cosa cambia per imprese e utenti

Per l'impresa l'effetto è concreto: se l'approvazione specifica non è validamente raccolta, le clausole vessatorie possono risultare prive di effetto. Si perdono, in sostanza, le protezioni contrattuali su cui l'azienda contava.

Per l'utente vale l'opposto: una disciplina applicata con rigore rafforza la tutela, perché impedisce che pattuizioni onerose vincolino chi non ne ha avuto piena e distinta consapevolezza.

La gestione del consenso digitale non è quindi un dettaglio tecnico dell'area IT, ma una scelta con dirette ricadute giuridiche. Consigliamo un coordinamento stabile tra funzione legale e area sistemi, così che il disegno del flusso di accettazione rifletta i requisiti normativi.

Cosa fare in concreto

  1. Mappa le clausole vessatorie presenti nelle tue condizioni generali, distinguendo i contratti B2B (art. 1341 c.c.) da quelli B2C (Codice del Consumo): i due regimi richiedono presidi diversi.
  2. Predisponi un consenso rafforzato e specifico: separa l'accettazione delle clausole vessatorie da quella generale, con un passaggio dedicato che le richiami in modo puntuale.
  3. Conserva le evidenze del consenso (log, marche temporali, OTP, tracciati del flusso), verificando che siano integre e opponibili nel tempo.
  4. Cura la separazione grafica delle clausole onerose: rendile visibili, elencate e non annegate nel testo delle condizioni generali.
  5. Rivedi periodicamente la modulistica e i processi di onboarding digitale, aggiornandoli all'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Un'impostazione ordinata del consenso non elimina ogni rischio contenzioso, ma consente all'impresa di presentarsi in una posizione difendibile e all'utente di contrattare con maggiore consapevolezza.

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni contratto ha il suo equilibrio.

Se vuoi una revisione delle clausole o una redazione su misura, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.