Contrattualistica

Clausole vessatorie nei contratti telematici: il flag non basta

Con una recente pronuncia, la Cassazione Civile, Sezione III, ha stabilito che la semplice apposizione di un flag non integra l'approvazione specifica richiesta per le clausole vessatorie nei contratti telematici tra professionisti. Una decisione che impone di rivedere i meccanismi di accettazione online e che incide direttamente sulla validità di clausole spesso centrali nei rapporti commerciali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 giugno 2026 ·4 min

Il caso

La controversia riguardava un contratto concluso per via telematica tra due operatori professionali. Una delle parti contestava l'efficacia di alcune clausole vessatorie — tra cui quelle limitative della responsabilità e quelle sul foro competente — affermando che la loro accettazione era avvenuta tramite la semplice spunta di una casella (il cosiddetto *flag*), senza una manifestazione di consenso specifica e distinta.

La Cassazione Civile, Sezione III, ha dato ragione a chi eccepiva l'inefficacia: il flag generico non equivale alla sottoscrizione separata e specifica che la legge richiede per rendere opponibili le clausole vessatorie.

Inquadramento normativo

Il riferimento è all'art. 1341, secondo comma, del Codice civile. La norma prevede che le clausole vessatorie predisposte da una parte — quelle che, ad esempio, limitano la responsabilità, consentono il recesso o sospendono l'esecuzione, oppure derogano alla competenza dell'autorità giudiziaria — non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Nei contratti cartacei questo si traduce nella nota "doppia firma": una sottoscrizione per il contratto e una seconda, separata, per il blocco delle clausole vessatorie richiamate una a una.

Il problema sorge nel mondo telematico. L'art. 1341 c.c. va letto insieme alla disciplina della forma scritta per via informatica (Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 82/2005, in particolare gli artt. 20 e 21 sul valore della firma elettronica). La Cassazione ha precisato che, perché l'approvazione delle clausole vessatorie sia valida online, occorre un meccanismo che garantisca lo stesso livello di consapevolezza e di imputabilità della doppia firma: non basta una spunta indistinta, accorpata all'accettazione generale delle condizioni.

Implicazioni pratiche

La pronuncia incide su un'enorme platea di rapporti: contratti di fornitura, abbonamenti a servizi digitali, piattaforme B2B, condizioni generali sottoscritte con un clic.

Il punto centrale è questo: un flag unico che approva contemporaneamente le condizioni generali e le clausole vessatorie non produce effetti rispetto a queste ultime. Significa che la clausola sul foro competente, quella limitativa della responsabilità o quella sul recesso anticipato possono essere dichiarate inefficaci in giudizio, lasciando scoperta la parte che vi faceva affidamento.

Per chi predispone i contratti — venditori, fornitori, gestori di piattaforme — il rischio è concreto: clausole pensate come scudo si rivelano inopponibili proprio quando servirebbero.

Va chiarito un equivoco frequente. La decisione riguarda i rapporti tra professionisti. Nei contratti con i consumatori si applica una disciplina ancora più rigorosa, quella del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), che colpisce con la nullità le clausole abusive a prescindere dalla loro approvazione formale. Qui parliamo invece di rapporti B2B, dove il presidio è l'art. 1341 c.c.

Cosa fare in concreto

La direzione tracciata dalla Cassazione è chiara: la digitalizzazione non abbassa lo standard di consapevolezza richiesto alle parti. Chi costruisce processi di accettazione online deve replicare, con strumenti informatici idonei, la stessa garanzia che la doppia firma offre sulla carta.

Consigliamo di affrontare l'adeguamento prima che una contestazione lo imponga in sede contenziosa, quando l'inefficacia di una clausola può ormai produrre i suoi effetti.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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