Contrattualistica

Clausole vessatorie online: il flag non basta, serve la firma con valore di scrittura

Un semplice click su una casella non equivale a firma. La giurisprudenza distingue tra la validità del contratto concluso online, ammessa, e l'efficacia delle clausole vessatorie, che esigono una specifica approvazione per iscritto. Per assolvere quel requisito con strumenti digitali occorre una firma elettronica con valore di forma scritta, non un generico flag.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·2 luglio 2026 ·4 min

Il punto della questione

Concludere un contratto via web è pienamente lecito. Il commercio elettronico riconosce da tempo che l'accordo può formarsi anche con strumenti telematici. Il problema non riguarda la validità generale del contratto, ma un aspetto specifico: le clausole vessatorie.

Sono vessatorie, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice civile, le clausole che aggravano la posizione di una parte: limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso a favore di chi ha predisposto il testo, proroghe tacite, deroghe alla competenza del giudice, decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Per essere efficaci, queste clausole richiedono una specifica approvazione per iscritto.

È qui che il semplice flag mostra il suo limite.

Inquadramento normativo

L'art. 1341, secondo comma, c.c. subordina l'efficacia delle clausole vessatorie a una loro approvazione separata e per iscritto. La "doppia sottoscrizione" non è un formalismo: serve a garantire che chi aderisce abbia effettiva consapevolezza delle pattuizioni più gravose.

Nel contesto digitale il nodo è capire quale strumento assolve il requisito della forma scritta. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005, artt. 20 e 21) e il Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) stabiliscono che soltanto la firma elettronica qualificata e la firma digitale sono equiparate alla sottoscrizione autografa e soddisfano il requisito di forma scritta.

La firma elettronica semplice (FES), invece, ha valore probatorio liberamente valutabile dal giudice: di norma non integra la forma scritta richiesta dall'art. 1341, secondo comma, c.c. Il semplice click di accettazione, sul piano tecnico, è ancora meno di una FES.

Nei rapporti con i consumatori si aggiunge il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005, artt. 33-36), che disciplina in modo autonomo le clausole abusive e prevede la loro nullità di protezione, a prescindere dalla forma.

Implicazioni pratiche

Per le imprese che vendono o contrattano online il messaggio è duplice.

Primo: il contratto concluso online resta valido. Nessun allarme sul commercio elettronico.

Secondo: le clausole più gravose predisposte unilateralmente rischiano di essere inefficaci se la loro approvazione è affidata a un semplice flag o a una FES. In caso di contenzioso, l'impresa potrebbe non poter far valere proprio le pattuizioni pensate per tutelarsi: foro competente, limitazioni di responsabilità, recesso, rinnovi automatici.

Per i consumatori e i contraenti deboli, ciò significa che tali clausole possono essere contestate quando non risultano approvate con uno strumento idoneo.

La conseguenza operativa è che i flussi di accettazione online vanno progettati distinguendo due momenti: l'adesione al contratto e l'approvazione separata delle clausole vessatorie.

Cosa fare in concreto

  1. Mappare le clausole vessatorie presenti nelle condizioni generali: limitazioni di responsabilità, foro, recesso, rinnovi taciti, decadenze. Isolarle rispetto al resto del testo.
  2. Prevedere un'approvazione separata per queste clausole, distinta dall'accettazione generale del contratto, e non affidata a un unico flag cumulativo.
  3. Adottare, per l'approvazione delle clausole gravose, una firma con valore di forma scritta: firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi del CAD e del Regolamento eIDAS. La FES o il semplice click non sono sufficienti a questo scopo.
  4. Conservare le evidenze: log, marche temporali, tracciature del processo di sottoscrizione, in modo da poter dimostrare modalità e momento dell'approvazione.
  5. Sottoporre i flussi a revisione legale periodica, verificando anche la coerenza con il Codice del Consumo nei rapporti B2C.

Una lettura equilibrata

L'orientamento non mette in discussione la contrattazione digitale: la conferma. Chiede però rigore su un punto preciso. Le clausole che spostano l'equilibrio del rapporto a favore di chi ha scritto il contratto non possono essere "nascoste" dietro un click. Adeguare i processi oggi evita che, domani, proprio quelle tutele si rivelino carta straccia in giudizio.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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