Clausole vessatorie nei contratti online: il click basta?
Nei contratti conclusi online il consenso si esprime spesso con un click su una casella. Ma per le clausole vessatorie, che impongono oneri o limiti al contraente debole, questo può non bastare. L'art. 1341 del codice civile richiede una specifica approvazione: capire come tradurre quella regola nell'ambiente digitale incide sulla validità di milioni di contratti.
Il caso
La questione torna ricorrente nelle aule giudiziarie: una clausola onerosa, inserita nelle condizioni generali di un servizio digitale, viene accettata dall'utente spuntando una casella o cliccando "Accetto". In caso di contenzioso, il contraente che la subisce ne contesta l'efficacia, sostenendo che non sia stata approvata nelle forme richieste dalla legge.
Il tema riguarda i contratti standardizzati conclusi tramite piattaforme, marketplace, app e siti di e-commerce. La domanda è semplice: il *point-and-click* è sufficiente a rendere efficace una clausola vessatoria, oppure serve qualcosa di più?
Nota redazionale. L'orientamento giurisprudenziale su questo punto non è del tutto consolidato. Prima di richiamare una specifica pronuncia di legittimità è necessario verificarne gli estremi (sezione, numero e anno) sulla fonte ufficiale: l'attribuzione di un principio alla Cassazione senza riferimento puntuale non è metodologicamente corretta. Quanto segue espone il quadro normativo e l'indirizzo interpretativo, non una massima definitiva.
Inquadramento normativo
Il cardine resta l'art. 1341, secondo comma, del codice civile. La norma prevede che determinate clausole — tra cui limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, proroghe o rinnovi taciti, clausole compromissorie e deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria — non abbiano effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. È la cosiddetta *doppia sottoscrizione*: una firma per il contratto e una distinta, mirata, per le clausole onerose.
La *ratio* è chiara: garantire che il contraente non predisponente abbia effettiva consapevolezza degli oneri che accetta, senza che restino annegati nel testo delle condizioni generali.
Nell'ambiente digitale il requisito della forma scritta va letto alla luce della disciplina sulla firma elettronica. Il Regolamento UE 910/2014 (eIDAS) e, sul piano interno, il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), agli artt. 20 e 21, regolano il valore giuridico e probatorio dei documenti informatici sottoscritti. La firma elettronica conosce livelli diversi: la firma elettronica *semplice*, quella *avanzata*, quella *qualificata*. La firma digitale è una specie di firma elettronica qualificata, basata su certificato e dispositivo sicuro: non va confusa con un generico consenso espresso tramite click.
Va inoltre richiamato il D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico: il suo art. 13 disciplina, in particolare, gli obblighi informativi e di inoltro dell'ordine nei contratti telematici. Non detta direttamente la forma di approvazione delle clausole vessatorie, ma concorre a definire il contesto degli obblighi del prestatore di servizi online.
Un ulteriore piano da non sovrapporre è quello dei contratti con i consumatori (B2C): qui rilevano le clausole abusive ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che colpiscono lo squilibrio sostanziale a danno del consumatore. Sono due tutele distinte: l'art. 1341 c.c. attiene alla *forma* di approvazione, le clausole abusive al *contenuto*.
Implicazioni pratiche
Per chi opera con contratti digitali standardizzati, il punto critico è duplice. Da un lato, una clausola vessatoria non efficacemente approvata è inefficace: ma — ed è un dato spesso trascurato — l'inefficacia colpisce solo la singola clausola, non l'intero contratto, che resta valido per il resto.
Dall'altro, occorre interrogarsi su quale modalità di accettazione regga in giudizio. Una semplice casella di spunta, indistinta rispetto al consenso generale, espone al rischio di contestazione delle clausole onerose. Modalità che diano conto di una manifestazione di volontà specifica e tracciabile sulle singole clausole offrono una posizione probatoria più solida.
Il rischio non è teorico: limitazioni di responsabilità, fori convenzionali e clausole arbitrali sono proprio quelle più frequentemente messe in discussione.
Cosa fare in concreto
- Mappa le clausole vessatorie presenti nelle tue condizioni generali ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., distinguendole dal resto del testo.
- Verifica il flusso di accettazione: valuta se una singola spunta indistinta sia adeguata o se sia preferibile una manifestazione di consenso separata e specifica sulle clausole onerose.
- Conserva la prova del consenso (log, marcature temporali, tracciamento del percorso di accettazione), tenendo presente il regime probatorio del CAD e di eIDAS.
- Distingui i contratti B2C dai B2B: per i consumatori valuta anche il vaglio di abusività ex artt. 33 ss. Codice del Consumo, ulteriore rispetto all'approvazione formale.
- Verifica la pronuncia di riferimento sulla fonte ufficiale prima di adeguare i template a un singolo precedente.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni contratto ha il suo equilibrio.
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