Contrattualistica

Clausole vessatorie in polizza: la firma generica non basta

Una clausola che fa decadere l'assicurato dalla copertura non vale solo perché il contratto è stato firmato. La Cassazione torna sul tema dell'approvazione specifica delle clausole vessatorie nelle polizze, ricordando che la doppia sottoscrizione serve a tutelare chi aderisce a condizioni predisposte da altri. Una distinzione che incide direttamente sul diritto all'indennizzo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Una compagnia assicurativa aveva negato l'indennizzo invocando una clausola che prevedeva la decadenza dalla copertura nel caso in cui l'assicurato avesse ammesso la propria responsabilità nel sinistro. La Cassazione civile, Sez. III (ordinanza del 2026; gli estremi numerici della pronuncia sono da verificare alla pubblicazione ufficiale), ha ritenuto la clausola inopponibile all'assicurato per difetto di approvazione specifica.

Il punto non è il contenuto della clausola in sé, ma il modo in cui era stata inserita nel contratto e accettata dall'aderente.

Inquadramento normativo

L'art. 1341, comma 2, cod. civ. elenca le clausole cosiddette vessatorie nei contratti predisposti da una parte con condizioni generali. Tra queste rientrano quelle che stabiliscono decadenze, limitazioni di responsabilità o restrizioni alla facoltà di opporre eccezioni. Per essere efficaci, queste clausole richiedono una approvazione specifica per iscritto: non basta la firma in calce al contratto, serve una sottoscrizione distinta che richiami in modo riconoscibile le singole clausole onerose.

La ratio è chiara: chi aderisce a un modulo prestabilito deve poter percepire con consapevolezza quali pattuizioni gli sottraggono tutele. Una firma generica, apposta in fondo al testo, non assolve questa funzione di richiamo dell'attenzione.

Va poi tenuta distinta la disciplina specifica del contratto di assicurazione. L'art. 1915 cod. civ. prevede la decadenza dall'indennità solo quando l'assicurato, dolosamente o per colpa, non adempie gli obblighi di avviso e di salvataggio del sinistro (richiamati anche dall'art. 1914 cod. civ.). Si tratta di ipotesi tipizzate dalla legge, diverse da una decadenza convenzionale legata all'ammissione di responsabilità, che resta soggetta al vaglio di vessatorietà dell'art. 1341.

Confessione del fatto e qualificazione della responsabilità

Un chiarimento utile riguarda cosa l'assicurato "ammette". Riferire alla compagnia come si sono svolti i fatti (la confessione del fatto storico) è cosa diversa dal qualificare giuridicamente la propria responsabilità. Una clausola che colleghi la decadenza alla semplice dichiarazione veritiera sull'accaduto entra in tensione con i doveri di collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), perché finirebbe per disincentivare l'assicurato dal fornire informazioni corrette sul sinistro. Diverso è il caso in cui l'assicurato riconosca espressamente una responsabilità giuridica che pregiudica la posizione dell'assicuratore: qui la valutazione è più articolata e dipende dal testo concreto.

Cosa cambia in concreto

Per la compagnia. Non è sufficiente inserire la clausola di decadenza nelle condizioni generali e ottenere una firma unica sul contratto. Senza approvazione specifica e separata, la clausola rischia di essere dichiarata inopponibile, lasciando in piedi l'obbligo di indennizzo.

Per l'assicurato. Un diniego fondato su una clausola vessatoria non approvata in modo specifico non è automaticamente legittimo. Prima di rinunciare all'indennizzo, conviene verificare la presenza e la modalità della doppia sottoscrizione. La forma, in questi casi, è essa stessa una tutela sostanziale per chi ha aderito al contratto.

Cosa fare in concreto

In sintesi

La pronuncia conferma un principio già radicato: nei contratti per adesione la forma non è un dettaglio burocratico, ma lo strumento con cui l'ordinamento riequilibra la posizione di chi non ha scritto il contratto. Verificare come una clausola è stata accettata è il primo passo per capire se può davvero produrre effetti.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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