Clausole vessatorie nelle polizze: la doppia firma non basta
Una clausola che limita la garanzia assicurativa non vincola l'assicurato se manca un'approvazione scritta autonoma e consapevole. È la regola dell'art. 1341 c.c., spesso disattesa nella modulistica. Capire quando la clausola è inefficace, e quando invece resta valida, incide direttamente sul diritto all'indennizzo e sull'esposizione delle compagnie al contenzioso.
Il nodo: la doppia sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 c.c.
Nei contratti predisposti da una parte mediante moduli o formulari, l'art. 1341, secondo comma, del Codice civile elenca le clausole cosiddette vessatorie: quelle che, a vantaggio di chi ha predisposto il testo, limitano la responsabilità, prevedono decadenze, restringono la facoltà di opporre eccezioni o introducono limitazioni alla libertà contrattuale dell'altra parte.
Per essere efficaci, queste clausole esigono una specifica approvazione per iscritto. Non basta, cioè, la firma in calce al contratto. Serve una sottoscrizione ulteriore, distinta e riferibile in modo concreto alle clausole onerose. È la prassi della cosiddetta "doppia firma".
Cosa significa "approvazione specifica"
L'approvazione deve essere effettiva e riferibile. Effettiva, perché deve esprimere una scelta consapevole del contraente sulle singole clausole limitative. Riferibile, perché deve potersi collegare con chiarezza alle clausole vessatorie e non confondersi con la generica accettazione dell'intero contratto.
Su questo punto la giurisprudenza è costante: un mero rimando numerico agli articoli, privo di indicazione del loro contenuto, non integra l'approvazione specifica. Elencare semplici numeri di clausola sotto la seconda firma svuota la tutela, perché non consente al contraente di percepire quali limitazioni stia effettivamente accettando. La forma resta, ma la sostanza della garanzia si perde.
Inefficacia, non nullità
Va chiarito un equivoco frequente. La clausola vessatoria priva di approvazione scritta specifica non è nulla: è inefficace, ovvero inopponibile alla parte aderente. La distinzione non è teorica.
L'inefficacia ex art. 1341 c.c. opera nell'interesse della parte che subisce la clausola e deve essere fatta valere da quella parte in giudizio. Non si tratta della cosiddetta nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio dal giudice: quel regime appartiene a un istituto diverso, quello delle clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore, disciplinato dagli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo. Sono due piani distinti, con presupposti e conseguenze non sovrapponibili.
In una controversia su un sinistro, dunque, l'assicurato che ritiene di subire una clausola limitativa non validamente approvata deve eccepirne l'inopponibilità, dimostrando l'assenza dei requisiti dell'art. 1341. Non può confidare in un rilievo automatico del giudice.
Implicazioni per gli assicurati
Per chi ha sottoscritto una polizza, la conseguenza pratica è duplice. Da un lato, una limitazione di garanzia o una decadenza non approvata con firma specifica può non essere opponibile in sede di richiesta di indennizzo. Dall'altro, la valutazione sulla natura vessatoria di una singola clausola va condotta caso per caso: non tutte le clausole limitative ricadono nell'art. 1341, e l'esito dipende dal contenuto concreto e dalla formulazione.
Implicazioni per le compagnie
Per le imprese assicurative il tema riguarda la costruzione della modulistica. Una predisposizione che si limiti a un elenco di numeri sotto la seconda firma espone al rischio che le clausole più rilevanti — esclusioni, franchigie, termini di decadenza — vengano dichiarate inopponibili in caso di contenzioso. La conseguenza è un'incertezza sulla tenuta dell'intero impianto di limitazione del rischio, con effetti economici non marginali.
Una modulistica che riporti, accanto alla seconda sottoscrizione, l'oggetto sintetico di ciascuna clausola onerosa riduce sensibilmente questo margine di contestazione.
Cosa fare in concreto
- È opportuno verificare se le clausole limitative della polizza siano accompagnate da una sottoscrizione autonoma e distinta dalla firma generale del contratto.
- Occorre controllare che l'approvazione specifica indichi il contenuto delle clausole e non un mero rimando ai numeri degli articoli.
- Conviene conservare copia integrale della documentazione contrattuale e degli eventuali allegati firmati, utili in caso di contestazione.
- In sede di richiesta di indennizzo, è necessario valutare se la clausola che fonda il rifiuto possa qualificarsi come vessatoria e inopponibile, eccependolo tempestivamente.
- Per le compagnie, è utile riesaminare i formulari per allineare la modulistica ai requisiti di approvazione specifica.
La questione resta di valutazione concreta: la qualificazione vessatoria di una clausola dipende dal suo contenuto e dalla formulazione del singolo contratto.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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