Condominio

Colonna di scarico rotta in condominio: chi paga i danni e le riparazioni

Una colonna di scarico che cede provoca infiltrazioni, allagamenti e contenziosi tra vicini. La domanda ricorrente è chi sostiene i costi di riparazione e i danni. Il Tribunale di Roma, con sentenza del maggio 2024, ribadisce un principio chiaro: a pagare sono solo i condòmini che dall'impianto traggono effettiva utilità, non l'intero edificio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Una colonna di scarico è la condotta verticale che raccoglie i reflui provenienti dai singoli appartamenti e li convoglia verso la rete fognaria. Quando si rompe, le conseguenze coinvolgono spesso più unità immobiliari: infiltrazioni nei muri, danni agli arredi, intere zone dell'edificio rese inagibili.

La questione pratica è una sola: chi paga? L'intero condominio o solo alcuni condòmini? Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9069 del 28 maggio 2024, ha confermato l'orientamento prevalente, ancorandolo a una norma precisa del Codice civile.

Inquadramento normativo

Il punto di partenza è l'art. 1123 cod. civ., che disciplina la ripartizione delle spese condominiali. Il principio generale (comma 1) prevede che le spese per le parti comuni siano sostenute da tutti i condòmini in proporzione al valore delle rispettive proprietà (i millesimi).

Ma il comma 3 introduce un'eccezione decisiva: «Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità».

In altre parole, quando un impianto non serve tutti, non tutti pagano. La colonna di scarico è l'esempio tipico: una condotta verticale serve, di norma, solo gli appartamenti che vi sono materialmente allacciati, non l'intero stabile.

È il criterio dell'utilità a governare la ripartizione, non quello della mera proprietà comune. Una parte può essere comune ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. (che elenca le parti comuni dell'edificio) e tuttavia generare spese a carico di un solo gruppo di condòmini, se solo quel gruppo se ne avvale.

Cosa significa in concreto

La pronuncia romana ha un impatto diretto su come l'assemblea e l'amministratore devono comportarsi.

Per i condòmini non serviti dalla colonna rotta: non sono tenuti a contribuire né alla riparazione né al risarcimento dei danni derivati dalla rottura. Un riparto che li coinvolga sarebbe impugnabile.

Per i condòmini serviti dall'impianto: la spesa grava su di loro, ripartita tra il gruppo che ne trae utilità. Spesso il riparto interno avviene per millesimi specifici di quella colonna, se esistono tabelle dedicate; in mancanza, secondo l'utilità concreta.

Per l'amministratore: la corretta imputazione della spesa è un dovere gestorio. Un riparto sbagliato espone la delibera ad annullamento e l'amministratore a responsabilità.

Va distinto, infine, il piano della spesa di manutenzione da quello dei danni a terzi. I danni cagionati a un appartamento o a beni di un condòmino dalla rottura seguono le regole della responsabilità per cose in custodia (art. 2051 cod. civ.): risponde chi ha la custodia del bene, cioè il gruppo che ne ha la disponibilità e l'onere manutentivo.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate il percorso della colonna. Prima di deliberare, accertate quali appartamenti sono effettivamente serviti dalla condotta interessata: è il dato che determina chi paga.
  1. Controllate le tabelle millesimali. Se esistono tabelle specifiche per gruppi di colonne, applicatele. In loro assenza, documentate il criterio di utilità adottato.
  1. Distinguete riparazione e danni. Mettete a verbale separatamente la spesa per il ripristino dell'impianto e l'eventuale risarcimento dei danni provocati a singole unità.
  1. Formulate una delibera motivata. Indicate la norma applicata (art. 1123, comma 3, cod. civ.) e il perimetro dei condòmini onerati: una delibera motivata riduce il rischio di impugnazione.
  1. Acquisite documentazione tecnica. Una perizia che attesti causa della rottura e perimetro dell'impianto è utile sia per il riparto sia per un eventuale contenzioso.

Consigliamo di affrontare questi passaggi prima dell'assemblea, e non a danno già verificato: una mappatura preventiva degli impianti evita gran parte dei conflitti sul riparto.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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