Contrattualistica

Commissioni POS sotto i 10 euro: cosa cambia con l'accordo di settore

Un'intesa tra banche, prestatori di servizi di pagamento e associazioni di categoria prevede di eliminare le commissioni sui pagamenti POS fino a 10 euro e ridurle sotto i 30. Non è una legge, ma un accordo di settore: il distinguo è decisivo per capire chi è davvero vincolato e cosa cambia nei singoli contratti di convenzionamento già in essere.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

È stata annunciata un'intesa tra l'Associazione bancaria italiana (ABI), i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e le principali associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato — tra cui Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Fipe — per azzerare le commissioni applicate dagli esercenti sui pagamenti con POS di importo fino a 10 euro e ridurle per le transazioni sotto i 30 euro.

Il punto da chiarire subito: non si tratta di una legge che impone l'azzeramento, ma di un accordo di settore. La differenza non è formale. Una norma di legge vincolerebbe tutti gli operatori e prevedrebbe sanzioni; un accordo quadro tra associazioni produce effetti solo nella misura in cui viene recepito nei singoli contratti tra banca/PSP e commerciante. Chi non aderisce, o chi ha un contratto in corso a condizioni diverse, non vede modificato automaticamente il proprio rapporto.

Perché la commissione pesa sulle micro-transazioni

La commissione POS è composta da più voci. Una parte è la cosiddetta *interchange fee*, cioè la quota che la banca dell'esercente riconosce alla banca emittente della carta. Su questa componente interviene il Regolamento UE 2015/751, che pone tetti massimi (0,2% per le carte di debito, 0,3% per quelle di credito sui circuiti a quattro parti).

Il problema è che a queste percentuali si aggiungono commissioni fisse per operazione. Su un pagamento da 3 euro una commissione fissa anche modesta incide in proporzione molto più che su un acquisto da 100 euro. È questa sproporzione sulle micro-transazioni che l'accordo intende correggere, rendendo meno oneroso per l'esercente accettare la carta anche per piccoli importi.

L'aggancio con l'obbligo di accettazione

Il tema si collega all'obbligo di accettare i pagamenti elettronici. L'art. 15 del D.L. 179/2012, più volte modificato, impone agli esercenti e ai professionisti di accettare pagamenti con carta di debito e credito, con sanzioni in caso di rifiuto. L'incentivo economico introdotto dall'accordo si muove proprio su questo fronte: ridurre il costo dell'accettazione rende più sostenibile un obbligo che, sulle micro-transazioni, era spesso percepito come penalizzante.

Il profilo concorrenziale

Un accordo che coinvolge la generalità degli operatori bancari e dei PSP su un parametro sensibile come il costo del servizio attira l'attenzione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le intese tra imprese che fissano o coordinano condizioni economiche possono ricadere nel divieto previsto dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, sul piano interno, dall'art. 2 della Legge 287/1990.

Non ogni accordo di categoria è illecito: un'intesa che riduce i costi a vantaggio dei consumatori e degli esercenti può essere compatibile. Tuttavia la linea che separa un beneficio diffuso da un'intesa restrittiva — ad esempio se l'accordo finisse per uniformare anche le condizioni sulle transazioni non agevolate — è sottile. È per questo che la vigilanza dell'Antitrust sull'attuazione dell'iniziativa è rilevante.

Implicazioni pratiche per l'esercente

Per commercianti e professionisti l'effetto concreto dipende dal proprio contratto di convenzionamento POS. Un accordo quadro tra associazioni non modifica in automatico i contratti già sottoscritti: occorre verificare se e quando la propria banca o il proprio PSP recepisce le nuove condizioni, e con quali modalità di comunicazione.

Il beneficio reale, inoltre, va misurato sull'insieme delle voci di costo (canone del terminale, commissioni sulle fasce di importo non agevolate, costi di noleggio) e non sulla singola voce azzerata.

Cosa fare in concreto

Il risparmio effettivo si misura sulle condizioni concretamente applicate al singolo rapporto, non sul messaggio promozionale dell'iniziativa.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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