Contrattualistica

Commissioni POS azzerate sotto i 10 euro: cosa cambia nei contratti con gli esercenti

Un accordo tra associazioni bancarie e di categoria punta a eliminare le commissioni sui pagamenti POS fino a 10 euro e a ridurle per gli importi sotto i 30. La misura tocca milioni di micro-transazioni quotidiane e incide sulle condizioni dei contratti di convenzionamento. Vediamo cosa cambia concretamente per chi accetta pagamenti elettronici.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Le principali associazioni del settore bancario e del commercio – tra cui Abi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Fipe – hanno raggiunto un'intesa per ridurre il peso delle commissioni sui pagamenti effettuati tramite POS (Point of Sale, il terminale che acquisisce i pagamenti con carta).

Il contenuto dell'accordo è duplice: azzeramento delle commissioni per le transazioni fino a 10 euro e riduzione di quelle relative ai pagamenti sotto i 30 euro. L'obiettivo dichiarato è abbattere il costo dei micro-pagamenti, da sempre il punto più critico per gli esercenti, dove la commissione fissa pesa in modo sproporzionato rispetto all'importo incassato.

L'operazione si colloca in un contesto già presidiato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), che da tempo monitora il mercato dei pagamenti digitali e la trasparenza delle condizioni applicate dai gestori dei circuiti.

Inquadramento

Il rapporto tra esercente e gestore del servizio di pagamento si fonda su un contratto di convenzionamento (acquiring): è il negozio con cui il prestatore di servizi di pagamento si impegna ad acquisire le operazioni effettuate con carta presso l'esercente, dietro corrispettivo. Quel corrispettivo è la commissione, generalmente articolata in una componente percentuale sull'importo e talvolta in una quota fissa per transazione.

La cornice di riferimento resta quella del Regolamento UE 2015/751 sulle commissioni interbancarie (interchange fee), che pone tetti alle componenti di costo trasferite lungo la filiera, e della disciplina nazionale sulla trasparenza delle condizioni contrattuali contenuta nel Testo Unico Bancario (artt. 115 e seguenti). L'accordo annunciato non è una norma di legge: è un'intesa di natura privatistica tra associazioni di categoria, che produce effetti solo se e quando viene recepita nei singoli contratti tra banca ed esercente.

Questo è il punto da non perdere di vista. Un'intesa di filiera fissa un indirizzo, ma non modifica automaticamente le condizioni già sottoscritte. L'esercente continua a essere vincolato a ciò che ha firmato, finché non interviene una variazione contrattuale formalizzata secondo le regole del rapporto.

Implicazioni pratiche

Per l'esercente la conseguenza più immediata è potenziale, non automatica. L'azzeramento delle commissioni sotto i 10 euro si traduce in un risparmio reale solo dove il gestore aderente applica le nuove condizioni al singolo contratto.

Va quindi distinta la dichiarazione di principio dall'efficacia concreta. Alcuni contratti prevedono già piani tariffari differenziati per fascia di importo; altri applicano una commissione unica. La revisione delle condizioni può avvenire tramite modifica unilaterale comunicata dall'intermediario (con preavviso e diritto di recesso senza spese, secondo le regole di trasparenza) oppure tramite nuova proposta contrattuale.

Attenzione anche alle clausole accessorie: un'eventuale riduzione delle commissioni può accompagnarsi a ritocchi su canoni del terminale, costi di noleggio o soglie minime di operatività. Il vantaggio reale si misura sul costo complessivo del servizio, non sulla singola voce.

Per chi gestisce attività con elevato volume di micro-pagamenti – bar, edicole, tabaccherie, esercizi di vicinato – l'impatto cumulato può essere significativo. Ma proprio per questo serve una verifica puntuale del contratto in essere.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di non dare per acquisito alcun beneficio sulla sola base degli annunci di stampa: l'efficacia passa dal singolo contratto, ed è lì che va verificata.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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