Contrattualistica

Compensazione e cessione del credito: l'onere della prova del debitore ceduto

Quando un credito viene ceduto, il debitore ceduto può ancora compensare con controcrediti vantati verso il cedente? La risposta dipende dall'art. 1248 c.c. e dal momento in cui la cessione è stata accettata o notificata. Chi eccepisce la compensazione deve però provarne i presupposti. Un tema centrale in factoring, cessioni in blocco e operazioni di finanziamento.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 luglio 2026 ·4 min

Il caso e la questione

Nelle operazioni di cessione del credito si pone con frequenza un interrogativo pratico: il debitore ceduto, chiamato a pagare dal nuovo creditore (il cessionario), può opporgli in compensazione i controcrediti che vantava nei confronti del creditore originario (il cedente)?

La questione non è teorica. Riguarda factoring, cartolarizzazioni, cessioni in blocco di crediti deteriorati e ogni operazione in cui il rapporto tra le parti originarie sia caratterizzato da flussi reciproci di dare e avere. La risposta ruota attorno a due coordinate: l'art. 1248 c.c. e la ripartizione dell'onere della prova secondo l'art. 2697 c.c.

Inquadramento normativo

L'art. 1248 c.c. distingue nettamente due scenari, a seconda del comportamento tenuto dal debitore ceduto.

Primo scenario: accettazione pura e semplice della cessione. Se il ceduto ha accettato la cessione senza riserve, non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (art. 1248, comma 1). L'accettazione senza riserva vale, in sostanza, come rinuncia alla compensazione.

Secondo scenario: semplice notifica della cessione (o accettazione con riserva). In questo caso il ceduto conserva la facoltà di opporre in compensazione i crediti maturati prima della notifica (art. 1248, comma 2). È il momento della notifica a fissare lo spartiacque temporale.

Qui si annida un profilo spesso sottovalutato: il comma 2 preserva la compensazione dei crediti sorti prima della notifica anche se non ancora esigibili a quella data, purché divengano esigibili prima del credito ceduto. La norma tutela l'affidamento del debitore sulla reciprocità dei rapporti già in essere al momento in cui apprende della cessione.

Compensazione legale e compensazione giudiziale

La distinzione tra i due istituti incide sulla difesa del debitore.

La compensazione legale (art. 1243, comma 1) opera quando i due debiti sono omogenei, liquidi ed esigibili: il giudice si limita ad accertarne l'avvenuta estinzione automatica. La compensazione giudiziale (art. 1243, comma 2) presuppone invece un credito di facile e pronta liquidazione, che il giudice liquida in corso di causa.

Nel contesto della cessione, il debitore che voglia paralizzare la pretesa del cessionario deve dimostrare che il controcredito verso il cedente era anteriore alla notifica e che ricorrono i requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità. Non basta allegare l'esistenza di un rapporto di segno opposto.

La ripartizione dell'onere della prova

Chi eccepisce la compensazione fa valere un fatto estintivo dell'obbligazione. Ne consegue, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., che l'onere probatorio grava sul debitore ceduto.

In concreto il ceduto deve provare: l'esistenza del controcredito verso il cedente; la sua liquidità ed esigibilità (o la facile liquidabilità, se invoca la compensazione giudiziale); e soprattutto l'anteriorità rispetto alla notifica della cessione. Il difetto di prova su uno solo di questi elementi comporta il rigetto dell'eccezione e la condanna al pagamento in favore del cessionario.

È un punto che il cessionario, dal canto suo, deve presidiare in fase di due diligence: conoscere i controcrediti opponibili dal ceduto significa stimare correttamente il valore reale del credito acquistato.

Implicazioni pratiche

Per il cessionario, la lezione è che il credito acquistato può risultare eroso da compensazioni preesistenti non emerse in sede di acquisto. Per il debitore ceduto, la tutela della compensazione dipende da come reagisce alla cessione: un'accettazione affrettata e senza riserve rischia di precludere una difesa altrimenti fondata.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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