Contrattualistica

Compenso dell'amministratore di società: quando è dovuto

Chi accetta la carica di amministratore ha diritto a un compenso, anche se l'assemblea non lo ha deliberato in misura precisa. La Cassazione conferma che la presunzione di onerosità dell'incarico opera salvo gratuità statutaria o rinuncia. Una questione che incide su rapporti societari, bilanci e contenzioso, e che merita chiarezza preventiva.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 giugno 2026 ·4 min

Il principio: l'incarico si presume oneroso

L'attività dell'amministratore di società si presume retribuita. Il riferimento è l'art. 1709 del Codice civile, dettato in tema di mandato, che fissa la regola della presunzione di onerosità: chi svolge un incarico professionale o gestorio ha diritto a un corrispettivo, salvo che le parti abbiano pattuito la gratuità.

Applicata all'amministratore, questa regola significa che il diritto al compenso nasce con l'accettazione della carica. Non occorre un contratto separato né una clausola espressa: è la natura stessa dell'incarico a generare la pretesa economica.

Cosa dice la Cassazione

La Corte di Cassazione (Sez. 1, ordinanza del 20 ottobre 2021) ha chiarito un punto spesso frainteso: la mancanza di una delibera assembleare che quantifichi il compenso non fa venir meno il diritto. L'art. 2389 del Codice civile attribuisce all'assemblea il compito di determinare l'emolumento degli amministratori, ma la sua inerzia non equivale a gratuità.

In assenza di delibera, l'amministratore può rivolgersi al giudice perché il compenso sia liquidato in via equitativa, tenendo conto dell'impegno richiesto, delle dimensioni della società e dei parametri di mercato. La presunzione di onerosità resta il punto di partenza; spetta a chi nega il compenso provare l'esistenza di una causa che lo esclude.

Sul versante fiscale, la Cassazione (Sez. 5, sentenza del 24 luglio 2024) ha ribadito la rilevanza di una corretta formalizzazione: la deducibilità e il trattamento del compenso presuppongono titoli chiari e coerenti con la documentazione societaria.

Le eccezioni: gratuità e rinuncia

La presunzione di onerosità non è assoluta. Il diritto al compenso può mancare in due ipotesi principali.

La prima è la gratuità statutaria: lo statuto può prevedere espressamente che la carica sia svolta senza compenso. In tal caso, chi accetta l'incarico aderisce anche a questa condizione.

La seconda è la rinuncia, che può essere espressa o desumersi da un comportamento concludente. La giurisprudenza è però prudente: la rinuncia tacita richiede elementi univoci e inequivoci. Il semplice fatto di non aver richiesto il compenso per anni non basta, di per sé, a dimostrare la volontà di rinunciarvi. Occorre un quadro indiziario coerente, che escluda interpretazioni alternative.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore, il messaggio è netto: il diritto al compenso esiste anche senza atti formali, ma la sua quantificazione e il suo recupero sono molto più semplici quando l'importo è stato deliberato in modo chiaro.

Per la società e per l'assemblea dei soci, l'assenza di una delibera non è una protezione. Lascia anzi spazio a contenziosi e a liquidazioni giudiziali difficili da prevedere, con effetti sui bilanci e sui rapporti interni.

La situazione più rischiosa è quella dell'amministratore che opera per lungo tempo senza alcuna formalizzazione: il diritto matura, ma la prova del quantum diventa terreno di lite. Anche le pattuizioni verbali, pur valide in linea di principio, espongono a incertezze probatorie.

Cosa fare in concreto

La chiarezza preventiva resta lo strumento più efficace per evitare contenzioso. Consigliamo di disciplinare il compenso al momento della nomina, anziché affrontare la questione quando il rapporto è già deteriorato.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
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