Composizione negoziata e crediti contributivi: la falcidia resta esclusa
Il Tribunale di Milano ha escluso la possibilità di ridurre i crediti contributivi nell'ambito della composizione negoziata della crisi. La pronuncia conferma che questa fase stragiudiziale non è sede idonea a incidere su crediti di natura pubblicistica, la cui falcidia resta ammessa solo dentro procedure tipizzate e assistite da garanzie omologatorie. Un chiarimento rilevante per chi tratta con enti previdenziali.
Il caso
Una recente pronuncia del Tribunale di Milano si è occupata del trattamento dei crediti contributivi nel percorso di composizione negoziata della crisi d'impresa (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d.lgs. 14/2019, di seguito CCII).
Gli estremi completi della decisione (sezione, data e numero) sono in corso di verifica presso le fonti ufficiali. Ci limitiamo pertanto a commentarne il principio, senza attribuire alla pronuncia contenuti non confermati.
Il punto affrontato è netto: l'impresa che accede alla composizione negoziata può proporre agli enti previdenziali una riduzione (la cosiddetta "falcidia") dei contributi dovuti? Il Tribunale ha escluso tale possibilità.
Perché i crediti contributivi non sono disponibili
Il credito contributivo ha natura pubblicistica. Non appartiene alla libera disponibilità dell'ente gestore della previdenza, che non può rinunciarvi o ridurlo se non nei casi e con le modalità previsti dalla legge. Questo è il vero fondamento dell'indisponibilità: la funzione pubblica dell'obbligazione contributiva, destinata al finanziamento del sistema previdenziale, e non una singola disposizione del codice civile.
È un profilo da chiarire, perché talvolta l'indisponibilità viene ricondotta erroneamente all'art. 2115 c.c. Quella norma disciplina la contribuzione ai fondi di previdenza e assistenza e la ripartizione degli oneri tra datore di lavoro e lavoratore: non fissa alcun principio di intangibilità del credito verso l'ente.
Proprio perché il credito è indisponibile per l'ente, la sua riduzione può avvenire solo dove la legge lo consente espressamente, all'interno di procedure che offrono garanzie di controllo e omologazione. Il CCII prevede la transazione sui crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (istituti disciplinati dal Titolo IV del CCII), sedi caratterizzate dal vaglio del tribunale e da un procedimento strutturato.
Perché la composizione negoziata è diversa
La composizione negoziata è, per costruzione, una fase stragiudiziale e volontaria. Si svolge con l'assistenza di un esperto indipendente, ma senza l'apertura di una procedura concorsuale in senso proprio e senza l'omologazione giudiziale che altrove giustifica la compressione dei diritti dei creditori.
Gli esiti possibili delle trattative sono tipizzati dal CCII e comprendono, tra l'altro, la conclusione di un contratto o di un accordo con i creditori e l'eventuale accesso a strumenti di regolazione della crisi, incluso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), utilizzabile quando le trattative non abbiano avuto esito positivo.
In nessuno di questi esiti la composizione negoziata attribuisce all'impresa il potere di imporre o negoziare una riduzione del credito contributivo. Mancano il presupposto normativo espresso e il controllo omologatorio che rendono legittima la falcidia nelle procedure che la contemplano.
Cosa cambia per chi affronta la crisi
Per l'impresa in crisi la conseguenza è concreta: il debito contributivo non è comprimibile per il solo fatto di aver avviato la composizione negoziata. Si può ragionare su dilazioni e rateazioni secondo la disciplina previdenziale, ma non su uno stralcio del capitale.
Per gli enti gestori della previdenza la pronuncia conferma un vincolo: non possono aderire a proposte di riduzione fuori dalle sedi consentite.
Per gli altri creditori il chiarimento incide sulla sostenibilità dei piani: un piano che presupponga la falcidia dei contributi in composizione negoziata parte da una premessa non praticabile e va riprogettato.
Cosa fare in concreto
- Mappate il debito contributivo prima di avviare qualsiasi trattativa: distinguete capitale, sanzioni e interessi, verificando ciò che è realmente riducibile per legge.
- Non costruite il piano sull'ipotesi di uno stralcio dei contributi in composizione negoziata: valutate piuttosto rateazioni e dilazioni ammesse dalla disciplina previdenziale.
- Verificate se la falcidia è per voi essenziale: in tal caso considerate gli strumenti che la consentono, come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione con transazione contributiva.
- Documentate i contatti con gli enti e le condizioni proposte, così da avere tracciabilità in caso di successivo accesso a una procedura.
- Coinvolgete presto un professionista per collocare la crisi nello strumento corretto, evitando percorsi che si rivelino inefficaci sul debito contributivo.
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