Contrattualistica

Acquisto di casa in costruzione: le garanzie a tutela dell'acquirente

Acquistare una casa ancora da edificare significa pagare qualcosa che non esiste ancora. Il rischio principale è il fallimento del costruttore prima della consegna. La legge risponde con un sistema di garanzie obbligatorie: fideiussione, polizza decennale e requisiti stringenti per il contratto preliminare. Conoscerli è il primo strumento di difesa dell'acquirente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·21 luglio 2026 ·4 min

Il problema: pagare un bene futuro

Chi compra un immobile da costruire versa acconti su un bene che non c'è ancora. Sul piano civilistico si tratta di vendita di cosa futura: l'art. 1472 del codice civile stabilisce che l'acquirente diventa proprietario solo quando la cosa viene ad esistenza. Fino a quel momento il denaro è già uscito, ma la casa no.

Da qui il rischio concreto: se il costruttore fallisce o non porta a termine i lavori, l'acquirente rischia di perdere gli acconti versati senza ottenere l'immobile. Per bilanciare questo squilibrio il legislatore ha introdotto tutele specifiche.

Inquadramento normativo

La disciplina di riferimento è il D.Lgs. 122/2005, che regola la tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Si applica quando il venditore è un costruttore (impresa) e l'acquirente è una persona fisica, per immobili per cui non è ancora stato rilasciato il certificato di agibilità.

Due sono i pilastri della protezione.

Il primo è la fideiussione (art. 2 D.Lgs. 122/2005): all'atto della stipula del preliminare, il costruttore deve consegnare una garanzia bancaria o assicurativa che copre tutte le somme incassate prima del trasferimento della proprietà. Se il costruttore entra in crisi, l'acquirente può escutere la fideiussione e recuperare quanto versato.

Il secondo è la polizza assicurativa decennale (art. 4): a consegna dell'immobile, il costruttore deve fornire una copertura che tutela per dieci anni contro rovina, gravi difetti costruttivi e vizi dell'opera.

La normativa impone inoltre un contenuto minimo del contratto preliminare (art. 6): dati catastali, descrizione tecnica dell'opera, capitolato con materiali, termini di esecuzione, prezzo e modalità di pagamento, estremi della fideiussione. La mancanza di questi elementi può essere fatta valere dall'acquirente.

Cosa cambia per chi acquista

Le garanzie non sono facoltative. La fideiussione è talmente centrale che, se manca, il contratto è nullo: una nullità che può essere invocata solo dall'acquirente (nullità relativa, a suo esclusivo vantaggio).

Dal 2019 il preliminare relativo a immobili da costruire deve inoltre essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il ruolo del notaio diventa quindi centrale: verifica la presenza della fideiussione e ne controlla la validità prima della firma.

Attenzione a un punto pratico spesso trascurato: la fideiussione deve coprire l'intero importo versato, compresi eventuali pagamenti fatti prima del preliminare. Una garanzia sottodimensionata lascia scoperta parte del rischio.

Cosa fare in concreto

Un'ultima avvertenza

Le tutele del D.Lgs. 122/2005 operano solo se ricorrono i presupposti soggettivi (costruttore-impresa, acquirente persona fisica) e oggettivi (immobile privo di agibilità). Fuori da questo perimetro si applicano le regole ordinarie sulla vendita di cosa futura, meno protettive. Prima di firmare, consigliamo di verificare con precisione se l'operazione rientra nella disciplina speciale.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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