Contrattualistica

Compromesso e abuso edilizio: quando il preliminare resta valido

Comprare o vendere una casa che presenta un abuso edilizio non rende automaticamente nullo il compromesso. La Cassazione ha chiarito che il contratto preliminare resta valido, a condizione che l'immobile sia regolarizzato prima dell'atto notarile definitivo. Una precisazione che tutela la stabilità delle trattative immobiliari e distingue nettamente il piano del preliminare da quello del rogito.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 agosto 2026 ·4 min

Il caso e il principio affermato

La questione riguarda una situazione frequente: si firma un compromesso per l'acquisto di un immobile che, si scopre poi, presenta difformità urbanistiche non sanate. Il contratto preliminare è nullo? La Cassazione ha risposto di no.

Il compromesso — cioè il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare in futuro la vendita vera e propria — non è colpito da nullità solo perché l'immobile presenta un abuso edilizio al momento della sottoscrizione. Ciò che conta è che la regolarizzazione intervenga prima del rogito notarile.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 40 della L. n. 47/1985, che disciplina le dichiarazioni urbanistiche negli atti di trasferimento immobiliare. La norma richiede che nell'atto di vendita siano indicati gli estremi del titolo edilizio (permesso di costruire, concessione o eventuale sanatoria). L'assenza di tali dichiarazioni comporta la nullità dell'atto.

Il punto decisivo è che questa nullità colpisce l'atto definitivo di trasferimento, cioè il rogito che produce l'effetto traslativo della proprietà. Il contratto preliminare, invece, non trasferisce nulla: obbliga soltanto le parti a concludere il contratto futuro. Per questo la Cassazione lo ritiene sottratto alla sanzione della nullità prevista per il rogito.

La logica è coerente con la funzione del preliminare. Tra il compromesso e il rogito intercorre un periodo — spesso di mesi — proprio per consentire verifiche, adempimenti e regolarizzazioni. Sarebbe irragionevole pretendere che l'immobile sia già perfettamente in regola al momento della prima firma.

Cosa cambia per chi compra o vende

Per il venditore la conseguenza pratica è chiara: la presenza di un abuso non impedisce di vincolarsi con un preliminare, ma impone di attivarsi per la sanatoria entro il termine fissato per il rogito. Il mancato adempimento espone a responsabilità contrattuale.

Per il compratore la decisione offre uno strumento di tutela. Firmato il compromesso, può pretendere che la regolarizzazione avvenga prima dell'atto definitivo. Se il venditore non provvede, il preliminare resta valido e il compratore può agire per l'inadempimento, anche chiedendo l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto.

Resta comunque essenziale il ruolo del notaio, che in sede di rogito verifica la conformità urbanistica e la presenza delle dichiarazioni richieste dall'art. 40. In assenza di regolarizzazione, l'atto definitivo non può essere validamente stipulato.

Un'avvertenza: non tutti gli abusi sono sanabili. Alcune difformità sono insanabili per legge e, in questi casi, l'obbligo di regolarizzazione diventa di fatto ineseguibile. È bene conoscere la natura dell'irregolarità prima di firmare, non dopo.

Cosa fare in concreto

La pronuncia conferma un equilibrio ragionevole: il compromesso resta uno strumento affidabile anche in presenza di irregolarità, purché le parti gestiscano correttamente il tempo che le separa dal rogito. La differenza tra un affare sicuro e un contenzioso sta quasi sempre nella qualità delle verifiche iniziali e nella precisione delle clausole.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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