Lavoro

Comproprietà dell'immobile e infortunio del lavoratore: chi risponde?

La Cassazione Penale, Sezione IV, ha assolto una comproprietaria per l'infortunio mortale di un operaio, chiarendo che la mera titolarità di una quota dell'immobile non integra automaticamente la posizione di committente prevista dal Testo Unico sicurezza. Conta chi commissiona e organizza concretamente i lavori, non chi risulta proprietario dal titolo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un operaio perde la vita durante lavori edili eseguiti su un immobile in comproprietà tra due coniugi. La contestazione coinvolge anche la moglie, comproprietaria dell'edificio, nella qualità di committente. Il ragionamento dell'accusa era lineare: se sei proprietario, sei anche committente e quindi rispondi degli obblighi di sicurezza.

La Cassazione Penale, Sez. IV, ha smontato questa equazione, assolvendo la donna. La titolarità di una quota immobiliare, da sola, non basta a fondare la responsabilità penale.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008 (il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). La norma definisce il committente come "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione".

Il punto decisivo è l'espressione "per conto del quale". Il committente non è individuato in base a un dato formale — il titolo di proprietà — ma in base a un criterio sostanziale: chi ha effettivamente ordinato l'opera, ne beneficia e ne governa l'esecuzione.

La comproprietà è un istituto civilistico che attribuisce quote di un bene. Non implica, di per sé, che tutti i contitolari abbiano commissionato o gestito i lavori. Un comproprietario può restare del tutto estraneo alla decisione di eseguire l'intervento e alla sua organizzazione.

Perché la Corte assolve

La Cassazione ha valorizzato la ricostruzione dei fatti: era il marito ad aver commissionato i lavori, a interloquire con le maestranze e a organizzare il cantiere. La moglie figurava soltanto come contitolare dell'immobile, senza alcun ruolo attivo nella committenza.

Attribuirle responsabilità penale in ragione della sola quota di proprietà avrebbe significato introdurre una forma di responsabilità oggettiva, incompatibile con il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Costituzione). La colpa deve poggiare su una condotta concreta, non su una qualifica formale.

Implicazioni pratiche

La pronuncia interessa chiunque possieda immobili in regime di comproprietà — coniugi, coeredi, soci — e si trovi a eseguire lavori edili o di manutenzione con l'intervento di imprese o lavoratori.

Il messaggio è duplice. Da un lato, il comproprietario che resta estraneo alla gestione dei lavori non risponde automaticamente degli obblighi di sicurezza. Dall'altro, chi commissiona e organizza concretamente l'intervento assume la posizione di committente e i relativi obblighi, indipendentemente dalla quota di proprietà detenuta.

Attenzione però: la sola formale estraneità non protegge. Se dagli atti emerge un coinvolgimento effettivo — accordi con l'impresa, direttive sui lavori, presenza operativa in cantiere — la posizione di committente può essere ricondotta anche a chi non ha commissionato "sulla carta". Ciò che conta è la realtà dei rapporti.

Gli obblighi del committente non sono marginali. Comprendono, tra gli altri, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese, la designazione dei coordinatori per la sicurezza nei casi previsti e la trasmissione della notifica preliminare. La loro violazione può fondare responsabilità penali gravi in caso di infortunio.

Cosa fare in concreto

  1. Individuate chi è il committente reale prima di avviare qualsiasi lavoro su un immobile in comproprietà: chi ordina, chi paga, chi organizza.
  2. Formalizzate per iscritto l'incarico all'impresa, indicando con chiarezza il soggetto che commissiona l'opera.
  3. Verificate l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e la sua regolarità contributiva prima di affidare i lavori.
  4. Nominate i coordinatori per la sicurezza quando la normativa lo richiede (presenza di più imprese in cantiere).
  5. Consultate un professionista in caso di cantieri complessi o di dubbi sulla ripartizione dei ruoli: la posizione di committente ha conseguenze penali rilevanti.

In sintesi

La proprietà non fa il committente. Ciò che rileva è chi decide e governa l'opera. Una regola che tutela il comproprietario estraneo, ma che responsabilizza pienamente chi i lavori li commissiona davvero.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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