Comproprietà e infortunio del lavoratore: quando scatta la responsabilità del committente
La Corte di Cassazione ha stabilito che essere comproprietari di un immobile non attribuisce automaticamente il ruolo di committente ai fini della sicurezza sul lavoro. Nel caso esaminato, una donna è stata assolta per l'infortunio mortale di un operaio, in assenza di un suo ruolo effettivo nell'affidamento e nella gestione dei lavori. Una pronuncia che precisa i confini della responsabilità penale.
Il fatto
Un operaio perde la vita durante l'esecuzione di lavori su un immobile. Tra gli imputati compare anche la comproprietaria dell'edificio, chiamata a rispondere in qualità di committente. La difesa contesta questa qualificazione: la donna non aveva affidato i lavori, non li aveva diretti, non aveva assunto alcuna decisione operativa. Le attività erano state gestite dal marito, unico interlocutore effettivo dell'impresa.
La Cassazione Penale, Sezione IV, ha accolto questa impostazione, assolvendo la comproprietaria. Il principio è netto: la titolarità formale di una quota di proprietà non coincide con la posizione di garanzia del committente.
Inquadramento normativo
Il riferimento è l'art. 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). La norma definisce il committente come "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione".
Il punto qualificante è l'espressione "per conto del quale". Il legislatore non guarda al titolo di proprietà, ma al soggetto che concretamente decide, affida e trae beneficio dall'esecuzione dell'opera. Committente è chi esercita il potere di iniziativa e di organizzazione dell'intervento, non chi appare come intestatario catastale.
Su questo asse la Cassazione ha ricostruito la posizione di garanzia. Le posizioni di garanzia — cioè gli obblighi giuridici di impedire un evento dannoso — nascono da un dovere effettivo di controllo e intervento, non da una mera qualifica formale. Chi non ha alcun potere decisionale sull'opera non può essere gravato dell'obbligo di prevenire l'infortunio.
Implicazioni pratiche
La pronuncia interessa direttamente chi possiede un immobile insieme ad altri soggetti — coniugi, familiari, coeredi — e commissiona lavori edili o di manutenzione.
Il messaggio è duplice. Da un lato, il comproprietario che resta estraneo alla gestione dei lavori non risponde in automatico degli infortuni: serve un ruolo effettivo. Dall'altro, il comproprietario che affida i lavori, sceglie l'impresa, impartisce direttive o comunque governa l'intervento assume la posizione di committente e i relativi obblighi, anche in materia di sicurezza.
La distinzione, dunque, è sostanziale e non nominalistica. Non conta come si è intestato l'immobile, ma chi ha effettivamente organizzato l'opera. In sede penale, questo comporta un accertamento in concreto del ruolo di ciascun titolare.
Attenzione a un rischio speculare: l'assoluzione di un comproprietario non esclude la responsabilità di chi ha agito. Chi gestisce i lavori per conto della comunione resta pienamente esposto agli obblighi del committente, tra cui la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e, nei casi previsti, la nomina del coordinatore per la sicurezza.
Cosa fare in concreto
- Chiarite chi commissiona i lavori. Se l'immobile è in comproprietà, individuate per iscritto il soggetto che affida e gestisce l'intervento, così da definire i ruoli e le responsabilità.
- Verificate l'idoneità dell'impresa. Chi assume il ruolo di committente deve controllare requisiti tecnico-professionali e regolarità contributiva del soggetto affidatario, conservando la relativa documentazione.
- Valutate l'obbligo di nomina dei coordinatori. In presenza di più imprese o di cantieri di determinata entità, verificate se sussiste l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.
- Documentate le decisioni. Contratti, preventivi e comunicazioni scritte servono a ricostruire chi ha effettivamente diretto i lavori, elemento decisivo in caso di contestazione.
- Non affidatevi alla mera intestazione. Consigliamo di non presumere che l'assenza dal titolo di proprietà, o la sua condivisione, escluda o attribuisca responsabilità: rileva sempre la condotta concreta.
La decisione conferma una linea coerente della giurisprudenza: la responsabilità penale segue il potere reale, non la forma. Un principio che tutela chi resta estraneo alla gestione, ma responsabilizza pienamente chi decide.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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