Concorso pubblico e selezione della dirigenza: cosa cambierebbe con il ddl sulla PA
Un disegno di legge sulla pubblica amministrazione torna a discutere il reclutamento della dirigenza, ipotizzando un peso maggiore delle valutazioni interne rispetto al concorso. Il tema è delicato perché tocca un principio costituzionale: l'accesso al pubblico impiego tramite selezione. Finché resta un ddl, però, non produce effetti. Vediamo il quadro normativo e cosa monitorare.
Il fatto
È in discussione un disegno di legge in materia di pubblica amministrazione, riferito all'iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che interverrebbe sui criteri di selezione della dirigenza pubblica, valorizzando percorsi di valutazione interna alle amministrazioni.
Una premessa è doverosa: si tratta di un disegno di legge. Finché il provvedimento resta tale, non modifica la disciplina vigente e non produce effetti giuridici. Gli estremi identificativi dell'atto (numero e ramo del Parlamento) sono da verificare alla luce dello stato dell'iter, ancora in evoluzione. Ogni valutazione va quindi letta come ipotesi, non come diritto applicabile.
Inquadramento normativo
Il riferimento centrale è l'art. 97, comma 4, della Costituzione: "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". La norma fissa una regola e ammette eccezioni. Il concorso è la forma generale di reclutamento; le deroghe sono possibili, ma devono essere previste dalla legge e restare circoscritte.
La Corte costituzionale ha più volte ribadito questa logica. La sentenza n. 37/2015 ha affermato che il concorso pubblico è la modalità ordinaria di accesso e di progressione nei ruoli, censurando meccanismi di stabilizzazione o avanzamento che ne svuotino la portata. In termini generali, l'orientamento costituzionale tende a considerare le forme di reclutamento non concorsuale come eccezioni da interpretare in senso stretto.
Il coordinamento operativo della materia resta affidato al d.lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), che disciplina l'organizzazione delle amministrazioni e i criteri di accesso ai ruoli, inclusa la dirigenza. Qualsiasi riforma dovrebbe inserirsi in questo quadro senza contraddire il parametro costituzionale.
Implicazioni pratiche
Le ricadute differiscono a seconda del destinatario.
Per i dirigenti pubblici già in servizio. Un sistema più legato alla valutazione interna inciderebbe su conferme, rotazioni e percorsi di carriera. Diventerebbe centrale la trasparenza dei criteri di valutazione e la loro tracciabilità.
Per i funzionari pubblici aspiranti alla dirigenza. Cambierebbero le regole di accesso. Il punto critico è se le procedure interne garantiscano parità di trattamento e selezione comparativa, o se aprano spazi di discrezionalità non sindacabile.
Per le amministrazioni statali. Maggiore flessibilità nella scelta dei dirigenti significa anche maggiore responsabilità nel motivare le decisioni. Procedure poco trasparenti espongono l'ente a contenzioso e a rilievi della Corte dei conti.
Il rischio segnalato dai commentatori è la compressione del principio meritocratico. Sul piano giuridico, però, il vero discrimine sarà la formulazione finale del testo: una deroga legislativa motivata e proporzionata è diversa da un sistema che renda il concorso residuale.
Cosa fare in concreto
- Monitorare l'iter parlamentare del provvedimento e gli estremi dell'atto, distinguendo tra testo proposto e norma effettivamente approvata.
- Conservare la documentazione relativa a valutazioni, incarichi e procedure selettive che vi riguardano: in caso di contenzioso, la tracciabilità è decisiva.
- Verificare la motivazione degli atti di nomina o di mancata conferma: l'assenza di criteri trasparenti è il primo profilo di possibile illegittimità.
- Tenere presenti i termini di reazione: il ricorso al giudice amministrativo (TAR) si propone, di regola, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo.
- Valutare gli strumenti di tutela disponibili (ricorso al TAR, accesso agli atti) caso per caso, entro i termini previsti dall'ordinamento.
Conclusione
Il dibattito tocca un nervo scoperto del nostro ordinamento: l'equilibrio tra flessibilità organizzativa e garanzia costituzionale del concorso. La direzione che prenderà la riforma dipenderà dal testo definitivo e dalla sua tenuta rispetto all'art. 97 Cost. Fino ad allora, la disciplina vigente resta quella del d.lgs. 165/2001.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
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