Condominio

Condizionatore condominiale guasto: senza prova del danno niente risarcimento

La Corte d'Appello di Perugia ha respinto la richiesta di una conduttrice che imputava al condominio i danni subiti dalla propria attività per il guasto dell'impianto di condizionamento comune. Il principio è netto: chi chiede il risarcimento deve provare sia l'entità del danno economico sia il legame diretto tra il guasto e la perdita lamentata. Un promemoria utile per esercenti e amministratori.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·3 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Una conduttrice titolare di una macelleria con annesso ristorante aveva agito contro il condominio chiedendo il ristoro dei danni derivati dal malfunzionamento dell'impianto di condizionamento centralizzato. A suo dire, il guasto avrebbe compromesso l'attività, con conseguenti perdite economiche.

La Corte d'Appello di Perugia, con pronuncia dell'11 maggio 2026, ha rigettato la domanda. La ragione non è la mancanza di un guasto, ma la mancanza di prova: la conduttrice non ha dimostrato né l'ammontare concreto del pregiudizio subito né il nesso causale, cioè il collegamento diretto tra il difetto dell'impianto e il danno lamentato.

Inquadramento normativo

La decisione ruota attorno a due norme del codice civile. L'art. 2043 c.c. disciplina la responsabilità civile: chi cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. Ma la norma pone a carico di chi agisce l'onere di provare tutti gli elementi della fattispecie: la condotta, il danno, il nesso di causalità e l'imputabilità.

L'art. 1226 c.c. consente al giudice di liquidare il danno in via equitativa quando non può essere provato nel suo preciso ammontare. Attenzione, però: questa facoltà presuppone che il danno esista e sia certo nella sua esistenza. La valutazione equitativa serve a quantificare, non a supplire alla totale assenza di prova. In altre parole, il giudice può stimare quanto vale un danno accertato, non può inventarlo.

È proprio su questo passaggio che la domanda è caduta. La conduttrice ha allegato genericamente un pregiudizio, senza fornire elementi—documenti contabili, cali di fatturato, testimonianze—che consentissero di verificarne l'esistenza e ancorarlo al guasto.

Implicazioni pratiche

Per chi svolge un'attività commerciale in un immobile condominiale la lezione è concreta. Il malfunzionamento di un impianto comune non genera un diritto automatico al risarcimento. Occorre costruire la prova, e costruirla per tempo.

Un conduttore che lamenta perdite deve poterle dimostrare con dati oggettivi: il confronto tra fatturati di periodi omogenei, le prenotazioni annullate, i costi sostenuti per rimediare al disagio, le comunicazioni scritte inviate all'amministratore. La testimonianza generica del titolare, da sola, difficilmente basta.

Sul versante del condominio, la pronuncia conferma che la difesa può essere efficacemente impostata sull'onere probatorio dell'attore. Non sempre è necessario dimostrare di non avere colpa: spesso è sufficiente evidenziare che la controparte non ha provato il danno che pretende di aver subito.

Resta ferma, sul piano manutentivo, la responsabilità del condominio per la corretta gestione degli impianti comuni. Il rigetto del risarcimento nel caso specifico non equivale a dire che il condominio sia sempre esente: significa che quel danno, in quel processo, non è stato dimostrato.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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