Condominio

Nomi dei condòmini morosi: chi può conoscerli e quando

La domanda è ricorrente nelle assemblee: chi paga regolarmente può sapere quali condòmini sono in arretrato? La risposta è affermativa, ma entro precisi limiti. L'art. 63 disp. att. c.c. impone all'amministratore di comunicare i nominativi dei morosi ai creditori che ne facciano richiesta. La trasparenza, però, non autorizza l'esposizione pubblica dei dati.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·30 giugno 2026 ·4 min

Il quadro normativo

Il punto di partenza è l'art. 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, nella formulazione introdotta dalla riforma del condominio (legge n. 220/2012).

Il primo comma consente all'amministratore di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi, anche in deroga alle regole ordinarie sulla provvisoria esecutività.

Il secondo comma disciplina invece il rapporto con i creditori esterni del condominio (il fornitore non pagato, l'impresa che ha eseguito lavori). Qui si colloca la regola di sussidiarietà che spesso viene fraintesa: i creditori, una volta tentata senza successo l'azione sul patrimonio comune, possono agire contro i singoli condòmini, ma devono escutere prima i morosi e solo in caso di loro incapienza i condòmini in regola con i pagamenti.

In altri termini, chi ha pagato gode di un beneficio: il creditore deve aggredire per primo chi non ha versato la propria quota. Proprio per consentire questa corretta sequenza, il terzo comma dell'art. 63 obbliga l'amministratore a comunicare ai creditori che ne facciano richiesta i dati dei condòmini morosi. Conoscere i nominativi non è quindi una curiosità: è lo strumento che permette al creditore di individuare i soggetti da escutere per primi.

Il fondamento del diritto di accesso interno

Verso i condòmini il fondamento è diverso ma altrettanto solido. L'art. 1129 c.c. impone all'amministratore obblighi di rendiconto e trasparenza nella gestione: ogni condòmino ha diritto di conoscere lo stato dei pagamenti e la situazione di cassa, perché da essa dipende l'entità delle somme che potrebbe essere chiamato a anticipare.

La comunicazione interna del nominativo del moroso, in sede assembleare o su richiesta del singolo condòmino, rientra in questo dovere informativo. Non si tratta di una lesione della riservatezza, ma dell'attuazione di un diritto di controllo sulla gestione comune.

I limiti dettati dalla privacy

Il trattamento dei dati dei morosi trova base giuridica nell'obbligo legale gravante sull'amministratore e nel legittimo interesse del condominio (art. 6, par. 1, lett. c ed f, GDPR). Resta però fermo il principio di proporzionalità: i dati vanno comunicati solo ai soggetti legittimati e per le finalità previste.

Da qui il divieto, costantemente ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, di esporre i nominativi dei morosi in bacheca condominiale o in spazi accessibili a terzi estranei. L'affissione pubblica trasforma una comunicazione lecita in una diffusione indiscriminata, potenzialmente diffamatoria e sanzionabile.

La distinzione operativa è netta: comunicazione interna ai condòmini e ai creditori legittimati, sì; diffusione a chiunque, no.

Implicazioni pratiche

Per chi paga regolarmente significa poter verificare lo stato della morosità e comprendere perché venga chiamato a versamenti aggiuntivi. Per i creditori significa poter dirigere correttamente l'azione esecutiva, evitando il rischio di aggredire per errore i condòmini in regola.

Per l'amministratore significa muoversi tra due obblighi: garantire trasparenza e, al tempo stesso, non eccedere nella circolazione dei dati. L'esposizione in bacheca o l'invio dei nominativi a chat e gruppi non ufficiali sono le condotte più rischiose.

Cosa fare in concreto

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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