Condominio

Box auto: si può formare un condominio autonomo?

I proprietari dei box auto vorrebbero spesso separarsi dal condominio principale per gestire in autonomia spazi e spese. La giurisprudenza, però, è netta: i garage restano parte integrante del condominio generale. Solo per questioni specifiche è ammessa un'assemblea ristretta ai soli titolari dei box. Vediamo perché e con quali limiti operativi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·2 luglio 2026 ·4 min

Il problema pratico

Negli edifici con autorimesse o box interrati capita spesso che i proprietari dei garage percepiscano i propri interessi come distinti da quelli degli altri condomini. Diversa destinazione d'uso, diversi costi di manutenzione, diversa frequenza di utilizzo: da qui l'idea di costituire un "condominio dei box" separato, con proprio amministratore, proprio bilancio e proprie assemblee.

L'operazione, per quanto comprensibile sul piano economico, non trova spazio nell'ordinamento. I box non diventano un condominio autonomo per il solo fatto di avere una destinazione omogenea.

Inquadramento normativo

Il condominio nasce, in modo automatico, quando in un edificio coesistono porzioni di proprietà esclusiva e parti comuni. Non serve alcun atto costitutivo: è la struttura stessa del fabbricato a determinarlo. I box, in quanto unità immobiliari collocate all'interno dell'edificio e servite da parti comuni (accessi, rampe, muri perimetrali, impianti), rientrano di diritto nel condominio generale.

La ripartizione delle spese segue l'art. 1123 c.c., che distingue tra spese di interesse comune (ripartite in base ai millesimi) e spese relative a beni o servizi destinati a servire i condomini in misura diversa (ripartite in proporzione all'uso). La gestione fa capo all'amministratore unico, con i poteri di rappresentanza previsti dagli artt. 1129 e 1131 c.c. Il regolamento condominiale disciplina l'uso delle parti comuni ai sensi dell'art. 1138 c.c.

La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7449/1993, ha chiarito i presupposti della nascita del condominio, escludendo che gruppi omogenei di proprietari possano scorporarsi a piacimento. Sulla stessa linea la Cassazione n. 791/2020 e, più di recente, la Corte d'appello di Genova con la sentenza n. 706/2025, che ha ribadito l'impossibilità di un condominio autonomo dei box, confermando la gestione centralizzata.

Cosa cambia per i proprietari dei box

La conseguenza è che i titolari dei box non hanno un'amministrazione separata. Concorrono alle spese comuni dell'intero edificio secondo i criteri codicistici e partecipano all'assemblea generale.

Esiste però uno spazio di autonomia limitato. Quando una decisione riguarda esclusivamente le parti destinate al servizio dei soli box – ad esempio la manutenzione della rampa di accesso all'autorimessa o dell'impianto di ventilazione del piano interrato – la deliberazione compete ai soli proprietari interessati. È l'applicazione del principio secondo cui chi non trae utilità da un bene comune non ne sopporta i costi né vota sulla sua gestione.

Questa assemblea ristretta non è un condominio a sé: è un'articolazione interna del condominio unico, priva di autonomia patrimoniale e organizzativa. L'amministratore resta uno solo.

È diverso, invece, il caso del condominio parziale, figura riconosciuta dalla giurisprudenza quando alcune parti comuni servono strutturalmente solo una porzione dell'edificio. Anche in questa ipotesi, però, non si genera un ente distinto: cambia solo il perimetro dei soggetti chiamati a decidere e a pagare per quel bene specifico.

Cosa fare in concreto

La gestione dei box, insomma, si muove dentro il condominio, non fuori. L'autonomia esiste, ma è funzionale e limitata: riguarda le decisioni, non la struttura dell'ente.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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