Lavoro

Condotta antisindacale: chi può agire ex art. 28 Statuto dei Lavoratori

Con la sentenza n. 25184/2026 la Cassazione torna sulla legittimazione ad agire per condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Il principio: per attivare la tutela non è necessaria la maggiore rappresentatività del sindacato. Una precisazione che allarga la platea dei soggetti legittimati e incide sulle strategie difensive delle imprese.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·18 settembre 2026 ·4 min

Il caso e il principio affermato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25184 del 18 settembre 2026, affronta un tema ricorrente nel contenzioso sindacale: quali organizzazioni possono attivare la procedura speciale prevista dall'art. 28 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) contro una condotta antisindacale del datore di lavoro.

Il punto controverso riguardava il requisito soggettivo. La Corte ha chiarito che la legittimazione ad agire non presuppone la maggiore rappresentatività dell'organizzazione. È sufficiente che il sindacato sia titolare dell'interesse leso, indipendentemente dal grado di diffusione o dal peso negoziale che esso vanta sul territorio nazionale.

Inquadramento normativo

L'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori disciplina un procedimento sommario e urgente: quando il datore di lavoro pone in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, oppure il diritto di sciopero, il giudice può ordinare la cessazione della condotta e la rimozione dei suoi effetti.

La norma attribuisce la legittimazione agli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse". Il testo, dunque, non richiama la nozione di maggiore rappresentatività, che rileva invece in altri contesti, come l'art. 19 dello stesso Statuto in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

La Cassazione valorizza questa differenza letterale: l'art. 28 non contiene il filtro selettivo dell'art. 19. Estendere il requisito della maggiore rappresentatività per via interpretativa significherebbe restringere una tutela che il legislatore ha voluto ampia, perché posta a presidio di un interesse collettivo qualificato.

Implicazioni pratiche

Per il datore di lavoro la pronuncia riduce lo spazio di un'eccezione difensiva frequentemente sollevata: contestare la legittimazione del sindacato ricorrente sostenendo che non sia sufficientemente rappresentativo. Dopo questa sentenza, l'eccezione ha margini più stretti.

Ciò significa che anche organizzazioni di dimensione contenuta, purché espressione di un'associazione sindacale nazionale con un collegamento all'unità produttiva interessata, possono attivare la procedura d'urgenza dell'art. 28. La difesa aziendale dovrà quindi concentrarsi sul merito: dimostrare che la condotta contestata non ha carattere antisindacale, oppure che manca in concreto l'attualità della lesione.

Resta ferma la necessità di un interesse effettivo dell'organizzazione ricorrente. La legittimazione ampia non equivale a legittimazione indiscriminata: il sindacato deve pur sempre allegare un collegamento con la realtà aziendale in cui la condotta si è manifestata e un interesse concreto e attuale alla rimozione degli effetti.

Sul piano procedurale, va ricordato che l'art. 28 prevede un rito accelerato. Il decreto del giudice è immediatamente esecutivo e la sua inottemperanza può integrare fattispecie penalmente rilevanti. La rapidità del procedimento impone all'impresa di predisporre tempestivamente una linea difensiva documentata.

Cosa fare in concreto

Conclusioni

La sentenza n. 25184/2026 conferma un orientamento coerente con la finalità dell'art. 28: proteggere l'attività sindacale come valore collettivo, senza subordinare la tutela a soglie di rappresentatività. Per le imprese il messaggio è chiaro: la prevenzione passa dalla correttezza sostanziale dei comportamenti verso le organizzazioni sindacali, non dalla ricerca di eccezioni formali.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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