Lavoro

Congedo straordinario Legge 104: i nuovi massimali INPS e i costi nascosti dell'assenza

L'INPS ha aggiornato i massimali del congedo straordinario previsto dalla Legge 104/1992: il tetto annuo è ora 57.837 euro, distinto tra indennità e contribuzione figurativa. Ma chi si assenta deve sapere che, durante il periodo, non maturano automaticamente ferie, TFR e tredicesima. Un dettaglio che incide sul reddito complessivo più di quanto si pensi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 giugno 2026 ·4 min

Inquadramento normativo

Il congedo straordinario è disciplinato dall'art. 42, comma 5, della Legge 104/1992, come integrato dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità). Si tratta di un periodo di astensione dal lavoro, fino a un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, riconosciuto a chi assiste un familiare con disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della stessa legge.

Durante il congedo spetta un'indennità a carico dell'INPS, pari all'ultima retribuzione percepita, entro un tetto annuo rivalutato periodicamente. Per il periodo di riferimento il massimo è fissato a 57.837 euro, importo che comprende sia l'indennità erogata al lavoratore sia la contribuzione figurativa accreditata. È importante chiarire la distinzione: l'indennità è la somma che il lavoratore riceve mensilmente; la contribuzione figurativa è il versamento previdenziale "virtuale" che l'INPS imputa alla posizione assicurativa ai fini della pensione, senza che il lavoratore o il datore versino realmente. Entrambe concorrono al raggiungimento del tetto.

Implicazioni pratiche

Il punto critico riguarda ciò che il massimale non copre. L'indennità sostituisce la retribuzione, ma non tutto ciò che alla retribuzione si accompagna.

In particolare, durante il congedo straordinario non maturano automaticamente le ferie, il trattamento di fine rapporto (TFR) e la tredicesima mensilità. La ragione è tecnica: questi istituti presuppongono un'effettiva prestazione lavorativa, che durante il congedo viene sospesa. Il rapporto di lavoro resta in essere, ma è "congelato" sotto il profilo delle utilità accessorie.

Per un lavoratore che fruisce di periodi prolungati, l'impatto economico complessivo può essere significativo. Si percepisce l'indennità, ma si perde la quota di tredicesima maturabile nel periodo, non si accantona TFR e non si maturano giorni di ferie. Su base annua, la differenza rispetto alla normale prestazione lavorativa può tradursi in svariate migliaia di euro tra mancata maturazione e mancato accantonamento.

La contribuzione figurativa, invece, tutela la posizione pensionistica: il periodo è utile ai fini del diritto e della misura della pensione, sempre entro il massimale indicato. Oltre il tetto, l'eventuale eccedenza retributiva non viene coperta.

Va inoltre ricordato che il congedo straordinario, pur cumulabile con altri permessi per la stessa persona, soggiace a limiti complessivi e a precise condizioni di parentela e convivenza. La pianificazione del periodo non è quindi solo una scelta personale, ma una valutazione che incide su reddito immediato e futuro.

Cosa fare in concreto

La scelta tra fruire del congedo straordinario o ricorrere ad altri istituti di tutela non ha una risposta univoca: dipende dalla retribuzione, dalla durata dell'assistenza e dalla posizione contributiva del singolo. Una valutazione anticipata evita sorprese al momento della busta paga e in sede di liquidazione finale del rapporto.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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