Congedo per malattia del figlio: il regime vigente dell'art. 47 TU
Il congedo per malattia del figlio è un diritto disciplinato dall'art. 47 del d.lgs. 151/2001. La sua ampiezza varia in base all'età del bambino ed è tema ricorrente di dubbi tra lavoratori e datori. Qui si ricostruisce il regime effettivamente in vigore, con attenzione ai figli adottivi e alle condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
Il fatto
Le assenze dal lavoro per la malattia dei figli generano periodicamente incertezze applicative. Circolano ricostruzioni che parlano di estensioni della soglia di età o di nuove riforme non sempre verificabili. Prima di modificare le proprie abitudini, è opportuno distinguere ciò che la legge realmente prevede da anticipazioni giornalistiche non confermate da fonti ufficiali.
Allo stato, non risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale una riforma che porti a quattordici anni la soglia per il congedo per malattia del figlio. Ogni informazione in tal senso va confrontata con il testo normativo vigente e con eventuali comunicati INPS.
Inquadramento normativo
La disciplina di riferimento è l'art. 47 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità). Il congedo è il diritto del genitore lavoratore ad astenersi dal lavoro per la malattia del figlio, dietro presentazione di idonea certificazione medica.
L'articolo distingue due fasce di età:
- Fino ai tre anni del bambino: entrambi i genitori possono astenersi, alternativamente, per tutta la durata della malattia. Non è previsto un tetto massimo di giornate.
- Da tre a otto anni: ciascun genitore ha diritto ad astenersi nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, sempre per malattia del figlio.
I congedi in questione sono, di regola, non retribuiti, salvo trattamenti di miglior favore introdotti dalla contrattazione collettiva. Il congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori.
Per i figli adottivi e affidati, l'art. 47, comma 5, del Testo Unico detta criteri specifici di computo dell'età. In particolare, quando all'atto dell'adozione o dell'affidamento il minore ha un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo per malattia spetta nei limiti previsti per la seconda fascia (cinque giorni lavorativi annui per genitore) e per i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia. La norma tiene quindi conto della peculiarità dell'inserimento del minore adottato o affidato, senza costruire una parificazione automatica alle date anagrafiche.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore, la conseguenza operativa più rilevante è la corretta individuazione della fascia di età, da cui dipende sia la durata sia l'esistenza stessa del diritto. Superata l'ottava età anagrafica del figlio, il congedo ex art. 47 non è più fruibile: eventuali assenze andranno gestite con altri istituti (ferie, permessi contrattuali, aspettative).
Per i genitori adottivi o affidatari, il computo va effettuato considerando l'età del minore all'ingresso in famiglia e il triennio successivo, secondo il comma 5. Trascurare questo aspetto espone al rischio di richieste formulate fuori dai presupposti di legge.
Per il datore di lavoro, resta centrale la verifica della certificazione medica, presupposto di legittimità dell'assenza. In sua assenza, l'astensione può essere trattata come ingiustificata.
Cosa fare in concreto
- Verificare l'età del figlio alla data dell'assenza per collocarla nella fascia corretta (fino a 3 anni oppure 3-8 anni) e valutare così durata e diritto.
- Acquisire il certificato medico attestante la malattia del minore: è il presupposto di legittimità dell'assenza e va conservato.
- Comunicare tempestivamente al datore di lavoro l'assenza, secondo le modalità previste dal contratto o dagli usi aziendali.
- Controllare il CCNL applicato, per individuare eventuali condizioni di miglior favore, come giornate aggiuntive o quote di retribuzione.
- Per adozione e affidamento, verificare il computo dell'età secondo l'art. 47, comma 5, considerando l'ingresso del minore in famiglia.
Un nodo aperto
Le fasce di età previste dall'art. 47 sono spesso percepite come rigide rispetto alle esigenze concrete di cura, soprattutto per i figli in età scolare oltre gli otto anni. È un tema di dibattito de iure condendo, ma qualunque estensione produce effetti solo se introdotta da una norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale e recepita dagli enti previdenziali. In assenza di fonte ufficiale, le anticipazioni non modificano il quadro applicabile. È opportuno verificare sempre lo stato aggiornato della normativa sul sito INPS o in Gazzetta Ufficiale prima di formulare una richiesta.
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