Congedo parentale e età dei figli: cosa cambierebbe con la Legge di Bilancio 2026
Si discute di un possibile ampliamento del congedo parentale fino ai 14 anni dei figli. Allo stato la disciplina vigente resta ferma ai 12 anni. Prima di riorganizzare permessi e assenze occorre distinguere tra arco temporale di fruibilità e mesi effettivamente indennizzati, e attendere il testo definitivo e le circolari attuative.
Il quadro attuale: il congedo parentale ex art. 32 d.lgs. 151/2001
Il congedo parentale è disciplinato dall'art. 32 del d.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità). Nella formulazione oggi vigente, il diritto può essere esercitato fino al dodicesimo anno di età del figlio, entro precisi limiti di durata.
La legge distingue due profili che spesso vengono confusi:
- l'arco temporale di fruibilità, cioè l'età del figlio entro cui il congedo può essere richiesto (attualmente 12 anni);
- il numero di mesi indennizzabili, cioè il tetto di assenza retribuita spettante a ciascun genitore e alla coppia.
Sul secondo punto, l'art. 32 fissa un limite individuale (di norma sei mesi per ciascun genitore) e un limite complessivo tra i due genitori (dieci mesi, elevabili a undici se il padre fruisce di almeno tre mesi). Ampliare l'età non significa, di per sé, aumentare i mesi disponibili.
Indennità e malattia del figlio
L'aspetto economico è regolato dall'art. 34 d.lgs. 151/2001. La regola base prevede un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo determinato; interventi normativi recenti hanno introdotto alcune mensilità maggiorate all'80%, secondo i limiti temporali fissati dalla legge e chiariti dall'INPS con proprie circolari.
Distinto dal congedo parentale è invece il congedo per malattia del figlio, disciplinato dall'art. 47 del Testo Unico: consente al genitore di astenersi dal lavoro nei periodi di malattia del figlio, con condizioni e limiti diversi a seconda dell'età del minore.
Le ipotesi di riforma per il 2026
Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, la Legge di Bilancio 2026 potrebbe estendere fino ai 14 anni l'età entro cui fruire del congedo parentale, con interventi anche sulle indennità e sui permessi per malattia del figlio.
Si tratta, allo stato, di un'ipotesi non ancora consolidata in un testo di legge pubblicato e verificabile nei suoi articoli e commi. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e all'emanazione delle relative istruzioni INPS, il riferimento operativo resta la disciplina vigente (12 anni).
Invitiamo perciò a leggere qualsiasi anticipazione al condizionale: le bozze possono cambiare in fase di conversione e di coordinamento con la normativa esistente.
Implicazioni pratiche
Per il genitore lavoratore, un'eventuale estensione a 14 anni allargherebbe la finestra temporale entro cui distribuire i periodi di astensione, utile soprattutto nella fase pre-adolescenziale dei figli. Attenzione però: se i tetti di mesi non venissero modificati, il beneficio sarebbe di flessibilità, non di durata complessiva.
Per il datore di lavoro e la Pubblica Amministrazione, un'estensione dell'età comporterebbe la necessità di aggiornare la gestione delle assenze programmate e la pianificazione degli organici su un orizzonte più lungo.
In entrambi i casi, l'operatività concreta dipenderà dai provvedimenti attuativi e dalle circolari INPS, che di norma definiscono decorrenze, modalità di domanda e coordinamento con le misure già in vigore.
Cosa fare in concreto
- Verificate la fonte normativa aggiornata prima di programmare assenze: fino alla pubblicazione della legge, applicate la disciplina vigente (fino ai 12 anni, art. 32 d.lgs. 151/2001).
- Distinguete età e mesi: controllate i mesi ancora disponibili sul vostro plafond individuale e su quello complessivo di coppia.
- Datori di lavoro: predisponete procedure interne flessibili, pronte a recepire eventuali nuove soglie senza sospendere la gestione delle domande.
- Monitorate le circolari INPS: sono queste, e non le anticipazioni di stampa, a rendere operativa la misura.
- In caso di dubbio sul cumulo tra genitori o sulle mensilità all'80%, richiedete una verifica documentale della vostra posizione contributiva.
Restiamo a disposizione per l'analisi del singolo caso non appena il testo definitivo sarà pubblicato.
---
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.
Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.