Famiglia

Congedo parentale: fino a che età del figlio si può chiedere

Il congedo parentale consente ai genitori di astenersi dal lavoro nei primi anni di vita del figlio, con un limite legato all'età del bambino. Le regole cambiano in modo netto tra lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata. Vediamo entro quale età si può richiedere, quanti mesi spettano e come si calcola l'indennità.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·5 min

Il quadro: cos'è il congedo parentale

Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuto ai genitori dopo la fine del congedo obbligatorio di maternità o paternità. Non va confuso con altri istituti:

È disciplinato dal Testo Unico sulla maternità e paternità, il d.lgs. 151/2001.

Inquadramento normativo: il limite dei 12 anni

Per i lavoratori dipendenti la norma di riferimento è l'art. 32 del d.lgs. 151/2001, che fissa in 12 anni di età del figlio il termine massimo entro cui il congedo può essere fruito. La durata complessiva tra i due genitori è di norma pari a 10 mesi, elevabili a 11 se il padre si astiene per almeno tre mesi.

Un punto spesso frainteso: l'età non moltiplica i mesi. Il tetto anagrafico indica solo l'orizzonte temporale entro cui esercitare il diritto; il monte-mesi complessivo resta quello previsto dalla legge. In altre parole, chi non ha usato tutto il congedo nei primi anni può recuperarlo fino ai 12 anni del figlio, ma sempre entro il limite complessivo spettante.

> Nota su eventuali novità normative. Si è discusso in ambito parlamentare di ipotesi di modifica dei limiti di fruizione. Allo stato, la disciplina in vigore è quella dell'art. 32 d.lgs. 151/2001, con il tetto dei 12 anni. Prima di fare affidamento su soglie diverse, è indispensabile verificare il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le successive istruzioni operative dell'Inps. Consigliamo prudenza: su questo punto circolano interpretazioni non confermate.

L'indennità: quanto spetta e in quali fasce

L'indennità non è uniforme. Il meccanismo, aggiornato negli ultimi anni, prevede:

La regola pratica è netta: l'indennità è più generosa nelle fasce di età più basse del bambino. Rinviare il congedo agli anni successivi significa, di norma, fruirne con una copertura economica inferiore.

Autonomi e Gestione separata: regole diverse

Qui l'ambito cambia in modo sostanziale e va evitata ogni generalizzazione.

Chi rientra in queste categorie non può applicare per analogia il tetto dei 12 anni previsto per i dipendenti.

Il profilo transitorio: figli in fascia alta

Ogni eventuale modifica dei limiti anagrafici pone il tema del regime transitorio: come si applica una nuova soglia a chi ha già figli prossimi al limite attuale. In casi simili occorre verificare se la norma disponga espressamente l'applicazione ai rapporti in corso e se l'Inps chiarisca le modalità di presentazione delle domande per i genitori interessati. In assenza di indicazioni ufficiali, il diritto va esercitato secondo le regole vigenti al momento della richiesta.

Implicazioni pratiche

Per il genitore lavoratore la pianificazione conta più della soglia anagrafica. Aspettare gli ultimi anni utili può voler dire fruire di mesi indennizzati in misura ridotta. Per autonomi e Gestione separata, il tempo è ancora più stringente: la finestra utile è breve e va programmata già nel primo anno di vita del figlio.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica la tua categoria: dipendente, autonomo o Gestione separata. Le regole di durata e di età sono diverse.
  2. Controlla il monte-mesi residuo già utilizzato tra entrambi i genitori, per non eccedere il limite complessivo.
  3. Programma i periodi più indennizzati nelle fasce di età più basse del figlio.
  4. Presenta la domanda in anticipo tramite i canali Inps, rispettando i termini di preavviso verso il datore di lavoro.
  5. Prima di contare su eventuali novità normative, verifica il testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale e le istruzioni Inps; non fare affidamento su soglie non confermate.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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