Congedo straordinario per disabilità esteso ai conviventi di fatto
Il congedo straordinario retribuito di due anni per assistere un familiare con disabilità grave non è più riservato a coniugi e parenti. Secondo la giurisprudenza costituzionale spetta anche al convivente di fatto. Conta la relazione di cura effettiva, non la forma giuridica del legame. Vediamo requisiti, posizione del convivente tra i legittimati e passaggi operativi per la domanda.
Il fatto
Il congedo straordinario disciplinato dall'art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 consente al lavoratore di astenersi dal lavoro per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, con indennità a carico dello Stato, per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992).
La norma individua i beneficiari secondo un ordine di priorità che, nella formulazione originaria, non contemplava il convivente di fatto. Su questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale, che ha ritenuto irragionevole escludere chi presta assistenza stabile e continuativa fuori dal vincolo matrimoniale o dall'unione civile.
> Nota di verifica. La pronuncia più recente in materia (indicata dalle fonti divulgative come sent. n. 197/2025) è in corso di verifica sugli estremi ufficiali. L'orientamento, in ogni caso, non è isolato: la Corte aveva già equiparato il convivente al coniuge con la sentenza n. 232/2018, dichiarando illegittimo l'art. 42, comma 5, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati. Prima della pubblicazione consigliamo di riscontrare gli estremi della decisione più recente sulla banca dati della Consulta.
Inquadramento normativo
Il fondamento del ragionamento della Corte poggia sugli artt. 2 e 3 della Costituzione. L'art. 2 tutela le formazioni sociali in cui si svolge la personalità, tra cui rientra la convivenza stabile. L'art. 3 vieta le discriminazioni ingiustificate.
Il punto centrale è che la ratio del congedo è garantire la continuità dell'assistenza alla persona con disabilità grave. Ciò che rileva è quindi la relazione di cura concreta, non la veste giuridica del rapporto tra chi assiste e chi è assistito. Escludere il convivente significherebbe penalizzare proprio la persona fragile, privandola di un caregiver disponibile.
La nozione di convivente di fatto è quella definita dalla L. 76/2016 (cd. legge Cirinnà): due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da parentela, matrimonio o unione civile. Sul piano probatorio, il riferimento principale è la dichiarazione anagrafica di convivenza resa al Comune.
La posizione del convivente nella gerarchia dei legittimati
È il profilo più delicato. L'art. 42, comma 5, prevede un ordine di priorità tra i legittimati (coniuge convivente, poi genitori, poi figli conviventi, e così via). La giurisprudenza costituzionale colloca il convivente di fatto in posizione equiparata al coniuge, quindi al vertice della gerarchia.
In concreto: se esiste un convivente di fatto che presta assistenza, egli è titolare del diritto con la stessa priorità riconosciuta al coniuge. Non è un beneficiario "di ultima istanza", subordinato agli altri parenti. Questo chiarisce e supera indicazioni imprecise che circolano sul punto.
Effetti temporali della decisione
Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale producono effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicano a tutti i rapporti ancora pendenti. Restano fuori i cosiddetti rapporti esauriti: quelli coperti da giudicato, da prescrizione o da decadenza già maturata. In pratica, chi ha una domanda ancora aperta o un contenzioso in corso può giovarsi della pronuncia; chi ha una situazione definita in via irrevocabile no.
Sul versante attuativo, alla data di redazione non risulta un messaggio o una circolare INPS specificamente dedicata all'ultima pronuncia. Consigliamo di verificarne l'eventuale emanazione, poiché la modulistica e le istruzioni operative dell'Istituto potrebbero non essere ancora aggiornate.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore convivente di una persona con disabilità grave si apre la possibilità di richiedere il congedo alle stesse condizioni del coniuge. È un diritto rilevante sul piano economico e organizzativo, ma resta soggetto a requisiti stringenti: gravità certificata dell'handicap, convivenza documentabile e rispetto delle condizioni di legge sull'assenza di altri prestatori prioritari.
Cosa fare in concreto
- Formalizzate la convivenza. Verificate che risulti la dichiarazione anagrafica di convivenza presso il Comune di residenza: è il principale elemento probatorio.
- Procuratevi la certificazione di gravità. Il congedo presuppone l'handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, accertato dalla commissione medica.
- Verificate la vostra posizione tra i legittimati. Come convivente siete equiparati al coniuge, quindi in cima alla gerarchia: accertatevi che non vi siano cause ostative previste dalla norma.
- Controllate lo stato della modulistica INPS. Se il modulo non prevede ancora la figura del convivente, allegate la documentazione e richiamate la giurisprudenza costituzionale nella domanda.
- Valutate un supporto legale in caso di diniego. Se la richiesta viene respinta sulla base della sola forma del legame, esistono strumenti per far valere il diritto.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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