Congedo straordinario per disabilità: la Consulta apre ai conviventi di fatto
La Corte Costituzionale, con la sentenza 197/2025, ha esteso il congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con disabilità grave anche al convivente di fatto. Cade così la disparità che riservava il beneficio ai soli coniugi e a determinati parenti. Vediamo cosa cambia per lavoratori e datori di lavoro e come presentare la domanda.
Il caso e la decisione
La Corte Costituzionale è tornata sul congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, del D.lgs 151/2001. Si tratta del periodo di assenza dal lavoro, retribuito e coperto da contribuzione, riconosciuto a chi assiste un familiare con disabilità grave accertata ai sensi della Legge 104/1992.
Fino a oggi la norma individuava una precisa gerarchia di beneficiari: coniuge, parte dell'unione civile, genitori, figli, fratelli e, in via residuale, parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Il convivente di fatto restava fuori.
Con la sentenza n. 197 del 2025 (deposito riferibile a luglio 2025), la Consulta ha dichiarato illegittima questa esclusione. Il ragionamento è lineare: il congedo tutela la persona con disabilità e il suo diritto all'assistenza da parte di chi vive stabilmente al suo fianco. Fondare l'accesso al beneficio sulla sola forma giuridica del legame – matrimonio o unione civile da un lato, convivenza di fatto dall'altro – produce una discriminazione irragionevole.
Inquadramento normativo
La convivenza di fatto è già definita e tutelata dalla Legge 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà), che ai commi 36 e seguenti dell'art. 1 individua i "conviventi di fatto" come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale.
La Corte non ha creato una nuova categoria: ha semplicemente allineato l'art. 42, comma 5, D.lgs 151/2001 a un quadro normativo che già riconosceva alla convivenza rilevanza giuridica. In precedenza altre pronunce avevano progressivamente ampliato la platea dei beneficiari (si pensi all'apertura al convivente per i permessi ex Legge 104). La sentenza 197/2025 completa questo percorso sul versante del congedo straordinario.
Un punto tecnico da tenere presente: la convivenza di fatto, per produrre effetti, deve poter essere documentata. Il riferimento operativo è la dichiarazione anagrafica di convivenza o comunque la coabitazione risultante dai registri dello stato civile.
Cosa cambia in concreto
Per i lavoratori conviventi la novità è rilevante. Il congedo straordinario consente fino a due anni di assenza nell'arco della vita lavorativa, con un'indennità a carico dell'INPS parametrata all'ultima retribuzione (entro un tetto annuo rivalutato) e con copertura figurativa dei contributi.
È una tutela economicamente pesante, che finora era preclusa a chi assisteva il partner disabile pur convivendo da anni. Ora la convivenza di fatto, formalizzata anagraficamente, apre l'accesso allo stesso strumento riconosciuto ai coniugi.
Per i datori di lavoro cambia la valutazione delle domande: non è più legittimo respingere la richiesta del dipendente convivente sulla base dell'assenza di matrimonio o unione civile. Le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e valgono per tutti i rapporti in corso.
Resta ferma la logica di alternatività del beneficio: il congedo spetta a un solo assistente per la stessa persona disabile e non è cumulabile senza limiti. La condizione di disabilità grave deve essere formalmente riconosciuta.
Cosa fare in concreto
- Formalizzate la convivenza: registrate la dichiarazione anagrafica presso il Comune, perché senza risultanza anagrafica la richiesta rischia il rigetto.
- Verificate il riconoscimento della disabilità grave: accertatevi che sia presente la certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/1992.
- Presentate la domanda all'INPS attraverso i canali telematici, allegando la documentazione sulla convivenza e sulla condizione del familiare assistito.
- Coordinatevi con il datore di lavoro comunicando per iscritto l'inizio del periodo di congedo, così da evitare contestazioni sull'assenza.
- Conservate ogni documento relativo a convivenza, certificazioni e comunicazioni: sono la base per far valere il diritto in caso di diniego.
Se la domanda viene respinta nonostante il quadro delineato dalla Consulta, consigliamo di far esaminare il provvedimento prima di rinunciare: l'orientamento costituzionale offre argomenti solidi per contestare il rigetto.
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