Contrattualistica

Consegna di denaro: prestito o donazione? Chi deve provare cosa

Trasferire denaro a un'altra persona non significa automaticamente aver concesso un prestito. Secondo un recente orientamento della Corte d'Appello di Venezia, chi chiede la restituzione deve dimostrare l'esistenza di un accordo che la preveda. Una precisazione con effetti pratici rilevanti, soprattutto tra familiari, conviventi e conoscenti, dove le dazioni avvengono spesso senza documenti scritti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 luglio 2026 ·4 min

Il caso e il principio

Capita di frequente: una persona versa una somma a un'altra, magari con bonifico o in contanti, e più avanti la reclama sostenendo che si trattasse di un prestito. Il destinatario ribatte che era una donazione, o comunque una dazione senza obbligo di restituire.

Chi ha ragione? La domanda non si risolve guardando alla sola consegna del denaro. Il trasferimento, di per sé, è un fatto neutro: può nascere da cause diverse (prestito, donazione, pagamento di un debito, liberalità d'uso). La Corte d'Appello di Venezia, con una pronuncia del maggio 2026, ha ribadito che spetta a chi chiede la restituzione provare che le parti avevano concordato l'obbligo di restituire.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 2697 del Codice civile, norma cardine sull'onere della prova. Il primo comma stabilisce che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».

Applicato al nostro tema: chi agisce per la restituzione fa valere un diritto di credito derivante da un contratto di mutuo (il prestito, disciplinato dagli artt. 1813 e seguenti c.c.). Il fatto costitutivo di quel diritto non è la sola consegna del denaro, ma l'accordo di restituzione. È questo accordo che va dimostrato.

La consegna, quindi, prova solo che il denaro è passato di mano. Non prova la ragione del passaggio. Senza la dimostrazione del patto restitutorio, la domanda di restituzione non può essere accolta, anche se la dazione è pacifica.

Implicazioni pratiche

Le conseguenze si sentono soprattutto nei rapporti informali, dove il denaro circola senza contratti scritti: tra genitori e figli, tra fratelli, tra conviventi, tra amici.

Un bonifico con causale generica («aiuto», «bonifico», nessuna causale) non basta a fondare la pretesa di restituzione. Anzi, la mancanza di indicazioni sull'obbligo di restituire gioca contro chi reclama.

Attenzione anche all'effetto specchio: il destinatario che voglia trattenere la somma qualificandola come donazione deve fare i conti con i requisiti di forma della donazione. La donazione di valore non modico richiede l'atto pubblico (art. 782 c.c.). Le dazioni di modesto valore, in rapporto alle condizioni economiche del donante, rientrano invece nelle donazioni d'uso o di modico valore, che non richiedono forma solenne.

In sintesi: la partita si gioca sulle prove, non sulle affermazioni. E le prove vanno costruite prima, non dopo l'insorgere del contrasto.

Come muoversi tra le due parti

Per chi consegna il denaro (mittente), l'obiettivo è precostituire la prova del prestito. Per chi riceve (destinatario), l'obiettivo è documentare la natura effettiva della dazione. In entrambi i casi, la parola chiave è tracciabilità.

La neutralità della consegna, spesso vista come un dettaglio, è in realtà il fulcro dell'intero giudizio. È l'assenza di un documento a rendere incerto l'esito, non la dinamica del versamento.

Cosa fare in concreto

La regola di fondo resta semplice: il denaro consegnato non parla da solo. Chi vuole farsi restituire una somma deve poter dimostrare perché quella somma dovesse tornare indietro.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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