Contrattualistica

Consegna di denaro: prestito o donazione? Chi deve provare cosa

Trasferire denaro a un familiare o a un conoscente non significa automaticamente aver concluso un prestito. Chi pretende la restituzione deve dimostrare l'accordo di rientro delle somme. Lo ribadisce la Corte d'Appello di Venezia, applicando la regola sull'onere della prova. Un principio che incide su ogni dazione di denaro non formalizzata per iscritto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un soggetto trasferisce una somma di denaro a un altro. Anni dopo ne chiede la restituzione, sostenendo che si trattava di un prestito. Il destinatario replica: era una donazione, o comunque un atto senza obbligo di rientro. Chi ha ragione? E soprattutto, chi deve dimostrare la propria versione?

La Corte d'Appello di Venezia affronta questo schema ricorrente e conferma un principio consolidato: la semplice consegna di denaro non prova, di per sé, l'esistenza di un contratto di mutuo (il prestito). Il trasferimento è un fatto neutro, compatibile con più cause: pagamento di un debito, adempimento di un'obbligazione naturale, liberalità, restituzione, prestito.

Inquadramento normativo

Il punto di riferimento è l'articolo 2697 del Codice civile: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". È la regola base sulla ripartizione dell'onere della prova.

Chi agisce in giudizio per ottenere la restituzione afferma di essere creditore in forza di un contratto di mutuo. Il mutuo è definito dall'articolo 1813 c.c. come il contratto con cui una parte consegna all'altra una somma di denaro, e l'altra si obbliga a restituire altrettanto. L'elemento decisivo è l'obbligo di restituzione, che nasce da un accordo tra le parti.

Qui sta il nodo probatorio. Provare la consegna del denaro (il bonifico, l'assegno, il prelievo) non basta. Occorre provare anche il patto di restituzione. In mancanza, il giudice non può presumere che si trattasse di un prestito: la dazione resta priva di una qualificazione favorevole al richiedente.

Implicazioni pratiche

Per chi presta denaro a parenti, amici o soci senza alcuna formalizzazione, la conseguenza è concreta e spesso spiacevole. Il bonifico con causale generica ("aiuto", "regalo", nessuna causale) o la consegna di contante non documentata rendono estremamente difficile recuperare le somme.

Il destinatario, dal canto suo, non deve dimostrare che si trattava di una donazione. Gli basta contestare la natura di prestito: è chi chiede indietro il denaro a dover ricostruire l'accordo. Prove utili sono messaggi, scambi di email, testimoni consapevoli dell'accordo, causali chiare del bonifico, scritture private anche informali.

Attenzione anche al profilo opposto: se emerge che la dazione era una donazione di valore non modico, potrebbe porsi il tema della forma. La donazione, salvo quelle di modico valore, richiede l'atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 782 c.c.). Ma questo problema si pone solo dopo aver stabilito che di donazione si trattava.

Il messaggio di fondo è semplice: la memoria e i rapporti personali non reggono in giudizio. Regge la carta.

Cosa fare in concreto

Conclusione

La pronuncia veneziana non introduce nulla di nuovo, ma ricorda una regola troppo spesso trascurata nei rapporti tra persone che si fidano. La fiducia è il presupposto del prestito informale, ma è anche la sua principale debolezza in tribunale. Documentare non significa diffidare: significa proteggere entrambe le parti da equivoci futuri.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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