Famiglia

Contestare le donazioni del defunto: quando è possibile l'azione di riduzione

Chi riceve meno di quanto la legge gli riserva può contestare le donazioni compiute in vita dal defunto. Ma non sempre. L'azione di riduzione è un rimedio residuale: scatta solo quando il patrimonio ereditario non basta a soddisfare la quota di riserva. Vediamo come funziona il calcolo e quali passi compiere prima di agire in giudizio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·13 ottobre 2026 ·4 min

Il punto di partenza: chi sono i legittimari

Il codice civile riserva a determinati familiari una quota del patrimonio del defunto, sottratta alla libera disponibilità di chi fa testamento o dona in vita. Sono i cosiddetti legittimari: coniuge, figli e, in assenza di figli, gli ascendenti.

Quando questi soggetti ricevono meno della quota a loro riservata, possono difendersi. Lo strumento è l'azione di riduzione, che consente di rendere inefficaci, nei limiti necessari, le disposizioni testamentarie e le donazioni che hanno leso la riserva.

La riunione fittizia: il calcolo prima del giudizio

Prima di capire se c'è stata una lesione, occorre quantificarla. Il metodo è dettato dall'art. 556 c.c. ed è noto come riunione fittizia. Si tratta di un'operazione contabile, non di un'effettiva ricostruzione del patrimonio.

Il calcolo somma due componenti:

Sul totale così ottenuto si calcola la quota di riserva spettante a ciascun legittimario. Solo confrontando questa quota con quanto il legittimario ha effettivamente ricevuto si verifica se, e in quale misura, la riserva è stata lesa.

Perché l'azione di riduzione è residuale

Il carattere residuale del rimedio emerge dall'ordine con cui si procede alla riduzione. La gerarchia è precisa:

  1. si riducono anzitutto le disposizioni testamentarie lesive (art. 554 c.c.);
  2. solo se la riduzione del testamento non è sufficiente a reintegrare la quota, si procede contro le donazioni (art. 555, comma 1, c.c.).

L'art. 555, comma 2, c.c. fissa poi il criterio per le donazioni: queste si riducono partendo dall'ultima e risalendo via via alle anteriori, cioè in ordine cronologico inverso. La donazione più recente è dunque la prima a essere intaccata, quella più risalente nel tempo l'ultima.

La conseguenza pratica è netta: se il relictum è capiente, cioè sufficiente a coprire la quota di riserva dei legittimari, le donazioni fatte in vita restano intangibili. Il donatario conserva pienamente ciò che ha ricevuto. Solo in caso di relictum insufficiente l'azione può estendersi alle liberalità compiute in vita.

Cosa significa per i soggetti coinvolti

Il legittimario non può contestare una donazione per il solo fatto che sia stata compiuta. Deve dimostrare, numeri alla mano, che l'intero patrimonio ereditario — testamento incluso — non copre la quota a lui riservata. È un onere probatorio preciso, che richiede una ricostruzione documentale accurata di beni, debiti e valori delle donazioni.

Per il donatario, la posizione è più solida di quanto si creda: finché l'eredità è capiente, la donazione ricevuta non può essere intaccata.

Va ricordato che l'azione di riduzione è soggetta a prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.). Il termine, secondo l'orientamento consolidato, decorre dall'apertura della successione, salvo le precisazioni giurisprudenziali sul dies a quo in presenza di accettazione dell'eredità da parte del chiamato.

Un orientamento da leggere con prudenza

Sulla intangibilità delle donazioni in presenza di relictum capiente si registra un principio ribadito di recente in sede di legittimità. Il principio è coerente con l'impianto degli artt. 554-555-556 c.c. e conferma la natura residuale dell'azione. Si segnala, tuttavia, che il riferimento alla specifica pronuncia circolato nella fonte divulgativa non risulta a oggi verificabile negli estremi: consigliamo di valutare il caso concreto alla luce della disciplina codicistica e della giurisprudenza consolidata, senza affidarsi a massime non controllate.

Cosa fare in concreto

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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