Conto cointestato: prelievi e divisione dei fondi tra i titolari
Chi cointesta un conto corrente crede spesso che il denaro versato resti "suo". Non è così sul piano dei rapporti interni. Un recente orientamento della giurisprudenza di merito ribadisce che i saldi si presumono divisi in quote uguali, salvo prova contraria. Chi ha prelevato più della propria quota deve dimostrarne il titolo. Ecco cosa cambia in concreto.
Il nodo: operare sul conto non significa esserne proprietario esclusivo
Il conto cointestato genera un equivoco frequente. La possibilità di prelevare liberamente viene confusa con la titolarità esclusiva delle somme. Sono due piani distinti.
Un recente orientamento della giurisprudenza di merito è tornato a chiarire il punto: i fondi presenti su un conto cointestato si presumono appartenere ai titolari in parti uguali, indipendentemente da chi li abbia materialmente versati. Chi contesta questa ripartizione deve provarlo.
Inquadramento normativo: due norme, due piani diversi
La disciplina si regge su due articoli del Codice civile che regolano situazioni differenti.
L'art. 1854 c.c. riguarda il rapporto con la banca. Quando il conto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente (le cosiddette "firme disgiunte"), ciascun cointestatario può compiere operazioni da solo, senza il consenso degli altri. Verso l'istituto di credito, quindi, ogni titolare è considerato creditore e debitore per l'intero.
L'art. 1298, secondo comma, c.c. riguarda invece i rapporti interni tra i cointestatari. Qui vale la presunzione di parità: le quote si presumono uguali, se non risulta diversamente. È una presunzione relativa, cioè superabile con prova contraria.
La distinzione è decisiva. Il fatto che uno dei titolari possa svuotare il conto verso la banca (piano dell'art. 1854) non dice nulla su quanto quella somma gli spetti nei confronti dell'altro cointestatario (piano dell'art. 1298).
Chi ha prelevato di più deve dimostrare perché
Da questa impostazione discende la regola sull'onere della prova, spesso sottovalutata.
Se alla chiusura o alla divisione del conto emerge che un titolare ha prelevato somme superiori alla propria quota, spetta a lui dimostrare il titolo che giustifica quel prelievo: ad esempio che una parte dei fondi era esclusivamente sua, oppure che i prelievi sono avvenuti d'accordo con l'altro o per esigenze comuni.
In assenza di questa prova, il prelievo eccedente la metà (nel conto a due) può essere considerato indebito, con obbligo di restituzione della differenza.
Conto cointestato tra coniugi
Il tema si presenta con frequenza nelle crisi familiari. La cointestazione tra coniugi non modifica le regole appena viste: la presunzione di parità opera anche qui, salvo prova contraria.
Attenzione a un punto pratico. In una fase di separazione, i prelievi "a sorpresa" da parte di un coniuge sul conto comune non sono di per sé leciti sul piano interno solo perché la banca li ha eseguiti. Restano soggetti alla verifica sulla provenienza dei fondi e sulla destinazione delle somme.
Implicazioni pratiche per chi cointesta un conto
Per il correntista tipo il messaggio è duplice.
Da un lato, la libertà operativa data dalle firme disgiunte è comoda ma espone al rischio di prelievi non condivisi. Dall'altro, chi versa somme proprie su un conto comune, senza documentarne la provenienza, rischia di vedersele presumere in parti uguali in caso di contestazione.
La prova contraria richiede elementi concreti e tracciabili: bonifici in entrata riconducibili a un solo titolare, giroconti da conti personali, documentazione dell'origine del denaro. Le dichiarazioni verbali o la semplice memoria delle parti raramente bastano.
Cosa fare in concreto
- Conservare la documentazione dei versamenti in entrata, così da poter ricostruire la provenienza dei fondi in caso di contestazione.
- Tracciare i prelievi rilevanti e annotarne la causale o la finalità, soprattutto se destinati a spese personali di un solo titolare.
- Valutare la forma di intestazione più adatta: la cointestazione con firme disgiunte e il conto individuale con delega incidono in modo diverso sul rischio di prelievi non condivisi.
- In caso di crisi coniugale o di rapporti deteriorati, documentare tempestivamente il saldo e i movimenti, prima di modificare gli equilibri del conto.
- Verificare le condizioni contrattuali del conto (modalità di firma, poteri dei cointestatari) presso l'istituto, perché incidono sul piano operativo verso la banca.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
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