Contrattualistica

Conto cointestato: chi può prelevare e fino a quanto

Il conto corrente cointestato è strumento diffuso tra coniugi, conviventi e familiari, ma genera dubbi ricorrenti: chi può prelevare e fino a quale importo? La risposta dipende dal tipo di firma pattuita con la banca e dai rapporti interni tra i titolari. La giurisprudenza recente ha precisato limiti e conseguenze, anche in chiave successoria.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·21 giugno 2026 ·4 min

Il punto di partenza: firma congiunta o disgiunta

La prima domanda da porsi davanti a un conto cointestato non è "di chi sono i soldi", ma "come si firma". È il contratto stipulato con la banca a stabilire le modalità operative.

Con la firma disgiunta, ciascun cointestatario può operare da solo: prelevare, disporre bonifici, chiudere posizioni, senza il consenso degli altri. È la modalità più comune perché agile, ma anche la più rischiosa nei rapporti interni.

Con la firma congiunta, invece, ogni operazione richiede la sottoscrizione di tutti i titolari. La banca non può dare seguito a un prelievo richiesto da uno solo. Maggiore tutela, minore praticità.

Inquadramento normativo

La cornice è data dall'art. 1854 del codice civile, secondo cui, nei contratti di conto corrente intestati a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, i cointestatari sono considerati creditori o debitori in solido verso la banca. In pratica, la banca è liberata se paga a uno solo dei titolari abilitati a operare.

Nei rapporti interni tra i cointestatari opera invece l'art. 1298, comma 2, cod. civ., che presume le quote uguali, salvo prova contraria. Si tratta di una presunzione relativa: chi sostiene che la provvista appartenga in misura diversa (ad esempio perché alimentata da uno solo) deve dimostrarlo.

La Cassazione ha confermato questo impianto (tra le altre, ordinanza n. 27069/2022 e la più recente n. 968/2026), e diversi giudici di merito ne hanno fatto applicazione: Tribunale di Piacenza n. 376/2020, Tribunale di Agrigento n. 261/2022 e Corte d'Appello di Bologna n. 2262/2023.

Cosa significa "fino a quanto"

Verso la banca, chi ha firma disgiunta può tecnicamente prelevare l'intero saldo. La banca non è tenuta a verificare l'origine del denaro né a contestare l'operazione.

Nei rapporti tra cointestatari, però, la questione cambia. Se uno preleva oltre la propria quota presunta (di norma il 50% in un conto a due nomi), l'altro può agire per ottenere il rimborso dell'eccedenza. Il prelievo lecito verso la banca non equivale a un prelievo legittimo nei confronti del cointestatario.

La presunzione di parità può essere superata. Se si prova che il conto era alimentato esclusivamente da uno solo dei titolari, l'altro non può appropriarsi della metà invocando l'art. 1298: la prova contraria ribalta la ripartizione.

Il profilo successorio

Alla morte di un cointestatario, la quota di sua spettanza entra nell'asse ereditario. Il cointestatario superstite non diventa automaticamente titolare dell'intero saldo: conserva la propria quota, mentre quella del defunto si divide tra gli eredi secondo le regole della successione.

Il prelievo dell'intero importo da parte del superstite, dopo il decesso, può quindi esporre a richieste di restituzione da parte degli eredi per la parte eccedente la propria quota.

Implicazioni pratiche

Il conto cointestato a firma disgiunta è comodo finché i rapporti sono sereni. Diventa terreno di contenzioso in caso di separazione, conflitto familiare o successione. Chi vi versa somme proprie, confidando che restino tali, rischia di vederle considerate in comproprietà presunta. Chi invece preleva più della propria quota può essere chiamato a rispondere.

La scelta tra firma congiunta e disgiunta non è un dettaglio burocratico: incide direttamente sul controllo del denaro e sulla protezione patrimoniale.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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