Condominio

Conto corrente condominiale: la Postepay non basta

Molti amministratori, per risparmiare sui costi bancari, ricorrono a carte prepagate come la Postepay per gestire le somme condominiali. La prassi è però illegittima: l'art. 1129 c.c. esige un vero conto corrente intestato al condominio. Vediamo perché la carta prepagata, anche se dotata di IBAN, non soddisfa l'obbligo di legge e quali rischi ne derivano per l'amministratore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·12 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Per contenere le spese o semplificare la gestione, non è raro che un amministratore incassi quote e paghi fornitori tramite una carta prepagata ricaricabile — la più diffusa è la Postepay. Alcune assemblee, del resto, approvano questa soluzione ritenendola equivalente al conto corrente, soprattutto quando la carta dispone di un proprio codice IBAN.

La questione non è di dettaglio: riguarda la trasparenza della gestione e la responsabilità di chi amministra il denaro altrui.

Inquadramento normativo

L'art. 1129, comma 7, del Codice civile è netto: l'amministratore è tenuto a far transitare "le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio" su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.

La norma persegue due obiettivi. Il primo è la separazione patrimoniale: il denaro del condominio non deve mai confondersi con quello personale dell'amministratore o di altri soggetti. Il secondo è la tracciabilità: ogni condomino ha diritto di chiedere alla banca copia della documentazione contabile relativa al conto (sempre art. 1129, comma 7).

La carta prepagata non assicura queste garanzie. Anche quando è associata a un IBAN, resta uno strumento di pagamento, non un conto corrente in senso tecnico: l'intestazione è quasi sempre alla persona fisica titolare, non al condominio, e manca la struttura contabile che consente la verifica documentale prevista dalla legge.

Da notare che si tratta di una norma imperativa, cioè non derogabile dalla volontà delle parti. L'art. 1138, comma 4, c.c. include infatti l'art. 1129 tra le disposizioni che il regolamento condominiale non può modificare. Ne consegue un principio spesso frainteso: nemmeno una delibera assembleare unanime può autorizzare l'uso di una prepagata al posto del conto corrente. La delibera che lo consentisse sarebbe nulla per contrasto con norma inderogabile.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore le conseguenze sono concrete. La mancata apertura del conto corrente intestato al condominio, o l'uso di uno strumento inidoneo come la prepagata, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 1129, comma 12, n. 3, c.c. Questo integra una giusta causa di revoca, che ciascun condomino può chiedere anche in via giudiziale.

Si aggiunge il profilo della responsabilità: la confusione tra patrimonio personale e condominiale espone l'amministratore a contestazioni sulla gestione e, nei casi più seri, a conseguenze di natura risarcitoria.

Per i condomini, l'uso di una prepagata significa perdere lo strumento di controllo più efficace sui movimenti di cassa. Senza un conto intestato al condominio non è possibile esercitare pienamente il diritto di accesso alla documentazione bancaria.

Attenzione anche alla scelta tra conto bancario e conto postale: entrambi sono ammessi dalla legge, purché si tratti di un vero conto corrente e purché l'intestazione sia al condominio. È l'intestazione, non il tipo di istituto, a fare la differenza.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate l'intestazione del conto. Il conto deve risultare intestato al condominio con il relativo codice fiscale, non all'amministratore in proprio.
  1. Sostituite ogni prepagata in uso. Se la gestione passa oggi da una carta ricaricabile, aprite senza indugio un conto corrente dedicato e trasferite le somme.
  1. Non affidatevi a delibere di deroga. Consigliamo di diffidare da proposte, anche votate all'unanimità, che autorizzino strumenti alternativi al conto: sono prive di effetto.
  1. Esercitate il diritto di accesso. I condomini possono chiedere all'amministratore, e alla banca, la documentazione relativa ai movimenti del conto.
  1. Documentate le irregolarità. In caso di gestione tramite prepagata, raccogliete estratti e comunicazioni prima di valutare un'eventuale istanza di revoca.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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