Condominio

Conto corrente separato per i lavori in condominio: è obbligatorio?

Per i lavori straordinari in condominio non è necessario aprire un conto corrente dedicato: è sufficiente tenere una contabilità separata. Lo ha confermato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1309/2026, in linea con la disciplina dell'art. 1129 cod. civ. Chiariamo cosa cambia per amministratori e condòmini e come gestire correttamente i movimenti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·21 ottobre 2026 ·4 min

Il caso e perché conta

La domanda torna spesso nelle assemblee: quando il condominio approva lavori straordinari di rilievo, l'amministratore deve aprire un conto corrente ad hoc per quei lavori?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1309/2026, ha dato una risposta netta: non esiste alcun obbligo di conto corrente separato per i lavori straordinari. Ciò che la legge richiede è la trasparenza contabile, non la moltiplicazione dei rapporti bancari.

La distinzione è tutt'altro che teorica. Da essa dipende la legittimità di molte delibere e la correttezza della gestione dell'amministratore.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1129 cod. civ., che impone all'amministratore di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.

La norma, quindi, richiede un conto intestato al condominio e il transito di tutte le somme su di esso. Non richiede un conto distinto per ciascuna gestione o per ciascun cantiere. La ratio è consentire a ogni condòmino di verificare, in ogni momento, i movimenti relativi alla gestione tramite l'estratto conto.

A completare il quadro, l'art. 1130 bis cod. civ. disciplina il rendiconto condominiale, che deve contenere un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione. È qui che si realizza la separazione contabile: le voci relative ai lavori straordinari vanno distinte e identificabili, ma restano all'interno del medesimo conto corrente condominiale.

Gli obblighi di trasparenza si riflettono anche sulla validità delle delibere. Ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., la delibera contraria alla legge o al regolamento è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Un rendiconto opaco o una gestione non tracciabile possono fondare l'impugnazione.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore il messaggio è duplice. Da un lato, non è esposto a responsabilità per il solo fatto di non aver aperto un conto dedicato ai lavori. Dall'altro, resta tenuto a garantire che le somme destinate ai lavori straordinari siano chiaramente distinguibili nella contabilità e riconducibili ai relativi movimenti bancari.

Per i condòmini, la pretesa di un conto separato non ha fondamento normativo e non può, di per sé, giustificare la contestazione del rendiconto o la revoca dell'amministratore. Ciò che può e deve essere preteso è la tracciabilità: ogni entrata e ogni uscita relativa ai lavori deve essere leggibile dai documenti contabili.

Per l'assemblea, resta ovviamente possibile deliberare volontariamente l'apertura di un conto dedicato, come scelta di maggiore trasparenza. È una facoltà, non un obbligo.

Attenzione a un punto spesso trascurato: la separazione contabile deve essere effettiva. Mescolare in modo indistinto le somme della gestione ordinaria con quelle dei lavori straordinari, senza una ricostruzione chiara, espone comunque l'amministratore a contestazioni sul rendiconto.

Cosa fare in concreto

La regola di fondo è chiara: la legge tutela la trasparenza, non la forma. Un conto separato può essere utile, ma non sostituisce una contabilità ordinata; e una contabilità ordinata, da sola, soddisfa gli obblighi di legge.

---

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni condominio ha una storia a sé.

Se gestisci un'amministrazione e vuoi un confronto su una specifica questione condominiale, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.