Lavoro

Contratti a termine nella PA oltre 36 mesi: risarcimento sì, assunzione no

Nel pubblico impiego il superamento dei 36 mesi complessivi di contratti a termine integra un abuso. La conseguenza, però, non è la stabilizzazione automatica: la legge esclude la conversione in rapporto a tempo indeterminato. Al lavoratore resta il diritto al risarcimento del danno. Un punto fermo della giurisprudenza che incide sulle aspettative di molti precari della Pubblica Amministrazione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·24 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Molti lavoratori della Pubblica Amministrazione vengono impiegati con una sequenza di contratti a termine che si protrae nel tempo. Quando la durata complessiva supera i 36 mesi, scatta il limite previsto dalla normativa. Ci si attende, allora, la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, così come avviene nel settore privato. Nel pubblico impiego, però, il meccanismo è diverso.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato l'orientamento: l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine non determina la stabilizzazione del lavoratore. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito.

Inquadramento normativo

La norma di riferimento è l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego). Il comma 5 stabilisce un principio netto: la violazione di disposizioni imperative in materia di assunzione o impiego di lavoratori da parte della Pubblica Amministrazione "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato". Il lavoratore interessato ha però diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

La ragione di questa scelta è costituzionale. L'art. 97 della Costituzione subordina l'accesso ai pubblici impieghi al superamento di un concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Consentire la conversione automatica del contratto a termine in rapporto stabile significherebbe aggirare la regola del concorso pubblico. Per questo il legislatore esclude la conversione e bilancia la posizione del lavoratore con il rimedio risarcitorio.

Il superamento dei 36 mesi (calcolati sulla durata complessiva dei rapporti a termine per mansioni di pari livello e categoria) è il parametro che la giurisprudenza utilizza per qualificare l'abuso. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha precisato che lo Stato membro deve comunque prevedere una sanzione effettiva e dissuasiva contro l'abuso: nel pubblico impiego italiano questa funzione è svolta dal risarcimento.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore precario della PA la conseguenza concreta è duplice. Da un lato, non può ottenere l'assunzione a tempo indeterminato per via giudiziale: la cosiddetta conversione è preclusa. Dall'altro, può agire per il risarcimento del danno collegato all'utilizzo abusivo dei contratti a termine.

La giurisprudenza ha individuato un criterio per quantificare il danno, spesso parametrato a un numero di mensilità dell'ultima retribuzione (in genere tra 2,5 e 12 mensilità), salvo prova di un pregiudizio diverso o maggiore. Si tratta di un danno presunto: il lavoratore non deve dimostrare nel dettaglio la perdita subita, ma può far valere elementi ulteriori per ottenere un importo più elevato.

Resta cruciale il termine di prescrizione e il rispetto dei limiti per agire. Anche il calcolo dei 36 mesi richiede attenzione: vanno considerati i rapporti per le stesse mansioni, non ogni contratto indistintamente. Errori nel computo possono compromettere l'esito della domanda.

Le agenzie interinali e le forme di somministrazione presentano profili specifici, che vanno valutati caso per caso, poiché il rapporto si articola tra agenzia, lavoratore e amministrazione utilizzatrice.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di non confondere la posizione del precario pubblico con quella del lavoratore privato: i rimedi sono diversi e l'aspettativa di stabilizzazione automatica, nel pubblico impiego, non trova fondamento normativo.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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