Contrattualistica

Contratti bancari e nullità di protezione: il rilievo d'ufficio del giudice

La forma scritta nei contratti bancari non è un formalismo. La sua assenza determina una nullità che il giudice può rilevare anche senza una specifica eccezione di parte, purché a vantaggio del cliente. Il tema intreccia gli artt. 117 e 127 del Testo Unico Bancario con l'orientamento di legittimità su sottoscrizione e prova del contratto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·19 giugno 2026 ·4 min

Il quadro della questione

Nei rapporti tra banca e cliente la forma scritta è requisito di validità, non semplice cautela documentale. L'art. 117 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993) impone che i contratti siano redatti per iscritto e che una copia sia consegnata al cliente. La violazione di questo obbligo non resta priva di conseguenze: incide sulla validità stessa dell'accordo e sulle condizioni economiche applicabili.

Il punto delicato riguarda chi può far valere il vizio e con quali limiti. La risposta passa dalla qualificazione di questa nullità come *nullità di protezione*.

Inquadramento normativo

L'art. 127, comma 2, TUB stabilisce che le nullità previste dal Titolo VI operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Si tratta di una figura distinta dalla nullità assoluta del codice civile.

La differenza è duplice. Sul piano della legittimazione, solo il cliente — non la banca — può eccepire il vizio: l'istituto non può giovarsi della propria inadempienza formale. Sul piano del rilievo officioso, invece, il potere del giudice è pieno: egli può accertare la nullità anche se la parte tutelata non l'ha dedotta. È un rilievo *orientato, non neutro*: opera nell'interesse del cliente e mai in suo danno. Se l'accertamento d'ufficio dovesse produrre un effetto sfavorevole al soggetto protetto, il giudice non può avvalersene contro di lui.

Il nodo interpretativo più rilevante è quello affrontato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 898/2018. La pronuncia ha chiarito che, ai fini del requisito di forma, è sufficiente la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale (cosiddetta *monofirma*): la volontà della banca può desumersi anche dalla produzione in giudizio del documento e dall'esecuzione del rapporto. Il requisito formale, pur necessario, va letto in funzione della tutela del cliente, non come strumento per vanificare rapporti effettivamente voluti.

Implicazioni pratiche

La qualificazione come nullità di protezione sposta l'attenzione sul piano probatorio. Quando il cliente contesta l'esistenza o la validità del contratto, è la banca a dover esibire il documento sottoscritto. La mancata produzione del contratto scritto pesa sull'istituto, non sul cliente.

Le ricadute economiche sono concrete. L'art. 117, comma 7, TUB prevede che, in caso di nullità o mancanza delle clausole sulle condizioni economiche, si applichino criteri sostitutivi: per i tassi, quello nominale minimo e massimo dei buoni ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; per i restanti oneri, nessun corrispettivo è dovuto. In pratica, le condizioni più gravose pattuite in forma irregolare possono essere sostituite da parametri legali di favore.

Resta rilevante l'art. 119 TUB sul diritto del cliente a ottenere la documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni: strumento essenziale per ricostruire il rapporto e verificare l'effettiva esistenza di un contratto scritto.

Per il contenzioso bancario ne deriva una doppia direttrice: il cliente può eccepire la nullità anche tardivamente nei limiti processuali, e il giudice può comunque rilevarla, riconducendo le condizioni economiche ai parametri legali sostitutivi.

Cosa fare in concreto

Conclusione

La nullità di protezione è uno strumento di riequilibrio: limita la legittimazione a vantaggio del cliente e affida al giudice un potere di rilievo officioso orientato. Il fulcro pratico resta il dato probatorio — l'onere della banca di esibire il contratto sottoscritto — e la conseguente applicazione dei criteri economici sostitutivi previsti dalla legge.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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